Lettera dei ministri generali delle famiglie francescane

Lettera dei Quattro Ministri Generali della Famiglia Francescana ai Fratelli e Sorelle dell’Ordine Francescano Secolare, in occasione della consegna della Regola, approvata per loro dalla Santa Sede

Abbiamo la gioia di comunicarvi che la Santa Sede, mediante la lettera apostolica “Seraphicus Patriarcha”, datata 24 giugno 1978, “sub anulo piscatoris”, ha approvato la Regola rinnovata dell’Ordine Francescano Secolare, che abroga e sostituisce la precedente di Papa Leone XIII. E’ al Papa Paolo VI che dobbiamo questo splendido dono, poco prima che lasciasse questa terra. Egli vi amava. Più volte, infatti, aveva manifestato il suo amore verso l’Ordine Francescano Secolare ed aveva rivolto a voi parole indimenticabili, come nel giugno 1968 e nel 1971, in occasione del 750ø anniversario del “Memoriale propositi”. L’iter percorso dall’anno 1966, data 7 marzo, cioè da quando la Sacra Congregazione per i religiosi concesse la facoltà di iniziare l’aggiornamento della legislazione dell’Ordine Francescano Secolare, è stato lungo e laborioso. Vogliamo sottolineare il lavoro dei fratelli e delle Fraternità, sia mediante le varie forme di vita, od itinerari, sia mediante l’indefesso lavoro della Presidenza del Consiglio internazionale, dopo l’istituzione di esso, nell’anno 1973. Tale lavoro è stato di capitale importanza nella ricerca delle vie dello Spirito ed efficacissimo per avvertire la presenza e la vitalità del carisma francescano nel popolo di Dio, ai nostri giorni. La Regola che oggi vi presentiamo non è soltanto il frutto di questi lavori. La Chiesa ve la consegna come norma di vita. La priorità della vostra attenzione corra verso il contenuto evangelico, accogliendo il messaggio francescano che essa porta e la guida che vi offre per vivere secondo il Santo Vangelo. Uno dei cardini dell’auspicato rinnovamento è il ritorno alle origini, alla esperienza spirituale di Francesco d’Assisi e dei fratelli e delle sorelle della penitenza, che ricevettero da lui ispirazione e guida. Tale proposito viene suggerito dall’inserzione come prologo della “Lettera ai fedeli” (recensio prior) , nonché dai costanti riferimenti alla dottrina ed all’esempio di San Francesco. Un altro cardine è l’attenzione allo Spirito nei segni dei tempi. Appoggiati a questi due cardini, dovete mettere in pratica l’invito della regola alla creatività e all’esercizio della corresponsabilità. Questa creatività, in alcuni casi, dovrà esprimersi in forma di statuti. Infatti il n 3 dice come norma generale: “l’applicazione sarà fatta dalle Costituzioni Generali e da Statuti particolari” Noi, ministri francescani, con tutti i nostri frati abbiamo l’animo pronto ed aperto ad offrirvi tutta l’assistenza per camminare assieme a voi nelle vie del Signore. Con questi sentimenti ci è gradito consegnare la Regola rinnovata dell’Ordine Francescano Secolare alla Presidenza del Consiglio Internazionale OFS e, tramite essa, a tutti i francescani secolari, che la riceveranno come norma e vita.

Roma. 4 ottobre 1978

Fra Costantino Koser

Min. Gen. OFM


Fra Vitale M. Bommarco

Min. Gen. OFMConv


Fra Pasquale Rywalski

Min. Gen. OFMCap


Fra Rolando Faley

Min. Gen. TOR


Lettera apostolica di approvazione

Lettera apostolica di approvazione

PAOLO PAPA VI

ad perpetuam rei memoriam


Il serafico Patriarca san Francesco d Assisi, mentre era in vita ed anche dopo la sua preziosa morte, ha invogliato molti a servire Dio in seno alla famiglia religiosa da lui fondata, ma ha attirato anche innumerevoli laici ad entrare nelle sue istituzioni rimanendo nel mondo, per quanto era loro possibile. Difatti, per servirci delle parole del nostro Predecessore Pio XI, “sembra… non esservi stato mai alcuno in cui brillasse più viva e più somigliante l’immagine di Gesù Cristo e la forma evangelica di vita che in Francesco. Pertanto egli che si era chiamato l’Araldo del Gran Re, giustamente fu salutato quale un altro Gesù Cristo per essersi presentato ai contemporanei e ai secoli futuri quasi Cristo redivivo, dal che seguì che, come tale, egli vive tuttora agli occhi degli uomini e continuerà a vivere per tutte le generazioni avvenire” (Encicl. “Rite expiatis” 30 aprile 1926; AAS, 18 [1926] p. 154). Noi siamo lieti che il “carisma francescano” ancora oggi vigoreggi per il bene della Chiesa e della comunità umana, nonostante il serpeggiare di dottrine accomodanti e la crescita di tendenze che allontanano gli uomini da Dio e dalle cose soprannaturali.

Con lodevole impegno e con una comune azione le quattro Famiglie Francescane per un decennio hanno studiato per elaborare una nuova Regola del Terz’Ordine Francescano Secolare o, come ora viene chiamato, Ordine Francescano Secolare. Ciò è sembrato necessario sia per le mutate condizioni dei tempi, sia per le disposizioni e gli incoraggiamenti dati in proposito dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Perciò i diletti figli, i quattro Ministri Generali degli Ordini Francescani ci hanno rivolto la istanza perché approvassimo la Regola in tal modo preparata. E noi, seguendo l’esempio di alcuni Nostri Predecessori, ultimo dei quali Leone XIII, volentieri abbiamo deciso di accondiscendere alle suppliche. In tal modo Noi, nutrendo fiducia che la forma di vita predicata da quel mirabile Uomo d’Assisi riceverà un nuovo impulso e fiorirà con vigore, dopo aver consultato la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, che ha esaminato con diligenza il testo presentato, avendo tutto ponderato attentamente, con sciente e matura deliberazione, approviamo e confermiamo, con la Nostra Apostolica autorità per mezzo di queste Lettere, la Regola dell’Ordine Francescano Secolare, e vi annettiamo la forza della sanzione apostolica, purché concordi con l’esemplare che si conserva nell’archivio della Sacra Congregazione per i religiosi e gl’Istituti Secolari, di cui le prime parole sono “Inter spirituales familias”, le ultime “ad normam Constitutionum, petenda”.

Con la presente Lettera e con la Nostra autorità abroghiamo la precedente Regola di quello che era chiamato Terz’Ordine Francescano Secolare. E stabiliamo che queste Lettere restino ferme e raggiungano il loro scopo ora e nell’avvenire nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 24 giugno 1978, anno 16ø del Nostro pontificato


Prologo alla Regola: Lettera a tutti i fedeli

Prologo – Esortazione di San Francesco ai fratelli e alle sorelle della penitenza

ESORTAZIONE DI SAN FRANCESCO AI FRATELLI E ALLE SORELLE DELLA PENITENZA


Nel nome del Signore!

Di quelli che fanno penitenza

Tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente, con tutta la loro forza (cf. Mc 12,30) ed amano il loro prossimo come se stessi (cf. Mt 22,39), ed odiano il proprio corpo con i suoi vizi e peccati, e ricevono il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e fanno degni frutti di penitenza: quanto mai sono felici questi e queste, facendo tali cose e perseverando in esse, perché su di esse riposerà lo spirito del Signore (cf. Is 11,2) e stabilirà in essi la sua abitazione e la sua dimora (cf. Gv 14,23), e sono figli del Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del nostro Signore Gesù Cristo (cf. Mt 12,50).

Siamo sposi quando con il vincolo dello Spirito Santo l’anima fedele si congiunge al nostro Signore Gesù Cristo. Gli siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli (Mt 12,50). Madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo (cf. 1 Cor 6,20) per virtù dell’amor di Dio e di pura e sincera coscienza; lo partoriamo con le opere sante, che debbono illuminare gli altri con l’esempio (cf. Mt 5,16).

O come è cosa gloriosa, avere un Padre santo e grande nei cieli! O come è cosa santa, avere un tale sposo, paraclito, bello e ammirabile! O come è cosa santa e come è cosa amabile, possedere un tale fratello ed un tale figlio, piacevolissimo, umile, pacifico, dolce, amabile e sopra tutte le cose desiderabile: il Signore nostro Gesù Cristo, che diede la sua vita per le pecore (cf. Gv 10,15) e pregò il Padre dicendo: Padre santo, conserva nel tuo nome (Gv 17,11) quelli che mi hai dato nel mondo; erano tuoi e tu li hai dati a me (Gv 17,6). E le parole che hai dato a me, io le ho date a loro; ed essi le hanno ricevute ed hanno creduto veramente che io sono uscito da te ed hanno conosciuto che tu mi hai inviato (Gv 17,8). Prego per essi e non per il mondo (cf. Gv 17,9). Benedicili e santificali (Gv 17,17) e per essi io santifico me stesso (Gv 17,19). Non prego solo per essi, ma anche per quanti crederanno in me per la loro parola (Gv 13,20) affinché siano santificati nella unità (cf. Gv 17,23) come noi (Gv 17,11). E voglio, o Padre, che, dove sono io, siano anch’essi con me, perché possano vedere la mia gloria (Gv 17,24) nel tuo regno (Mt 20,21). Amen.

Di quelli che non fanno penitenza

Tutti quelli e quelle, che non fanno penitenza, e non ricevono il corpo ed il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, e vivono nei vizi e peccati e camminano dietro alla prava concupiscenza ed alle cattive brame della loro carne, e non osservano quanto promisero al Signore, e servono col corpo al mondo, ai desideri carnali ed alle sollecitudini del secolo ed agli affari di questa vita: schiavi del diavolo, di cui sono figli e di cui fanno le opere (cf. Gv 8,41), sono ciechi, perché non riconoscono la vera luce, il Signore nostro Gesù Cristo. Non possiedono la sapienza spirituale, perché non possiedono il Figlio di Dio che è la vera sapienza del Padre, dei quali è scritto: La loro sapienza è stata divorata (Sal 106,27); e: Maledetti coloro che si allontanano dai tuoi comandamenti (Sal 118,21).

Vedono e lo riconoscono, sanno di fare il male e lo fanno e così consapevolmente mandano in rovina la loro anima. Aprite gli occhi, o ciechi, ingannati dai vostri nemici: dalla carne, dal mondo e dal diavolo; poiché è cosa dolce per il corpo commettere il peccato e gli è cosa amara farlo servire a Dio; poiché tutti i vizi ed i peccati escono dal cuore degli uomini e da lì procedono, come dice il Signore nel Vangelo (cf. Mc 7, 21).

E così non avete niente di buono in questo mondo e non ne avrete per il futuro. E pensate di possedere a lungo le cose vane di quaggiù, ma vi fate imbrogliare, poiché verrà un giorno ed un’ora, che non pensate, che non conoscete e che ignorate; s’ammala il corpo, s’avvicina la morte e così l’uomo muore di una morte amara. E dovunque, in qualsiasi tempo e modo l’uomo muoia in peccato mortale senza penitenza e soddisfazione, se può soddisfare e non soddisfa, allora il diavolo rapisce la sua anima dal suo corpo con tanta angustia e tribolazione, che nessuno può immaginare, tranne colui che ciò subisce. E saranno loro tolti (cf. Lc 8,18; Mc 4,25) tutti i talenti ed il potere e la scienza e la sapienza (2Par 1,12), che credevano di possedere. E lasciano tutto ai parenti ed agli amici e dopo che essi si sono tolti e divisi i suoi beni soggiungono: Maledetta sia l’anima sua, poiché avrebbe potuto darci di più e guadagnare di più di quanto non abbia guadagnato. I vermi (intanto) divorano il corpo, e così hanno mandato alla malora il corpo e l’anima nel breve periodo di tempo di questo mondo, e se ne andranno all’inferno, ove saranno tormentati all’infinito. Per la carità che è Dio (cf. 1Gv 4,16), preghiamo tutti coloro, ai quali giungerà questa lettera, di ricevere benignamente per amore di Dio queste olezzanti parole del nostro Signore Gesù Cristo, come sopra riferite. E quanti non sanno leggere, se le facciano leggere spesso; e le conservino presso di sé mettendole santamente in pratica sino alla fine, perché sono spirito e vita (Gv 6,64). E coloro che non faranno ciò, saranno tenuti a rendere conto nel giorno del giudizio (cf. Mt 12,36) davanti al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo (cf. Rm 14,10).


Capitolo I

L’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) [Denominato anche con il nome di Fraternità Francescana Secolare o con la sigla T.O.F. corrispondente al Terzo’Ordine Francescano.


1. Tra le famiglie spirituali, suscitate dallo Spirito Santo nella Chiesa [Lumen Gentium 43], quella Francescana riunisce tutti quei membri del Popolo di Dio, laici, religiosi e sacerdoti, che si riconoscono chiamati alla sequela di Cristo, sulle orme di S. Francesco d’Assisi [Pio XII, 1.7.1956, Discorso ai Terziari I]. In modi e forme diverse, ma in comunione vitale reciproca, essi intendono rendere presente il carisma del comune Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa [Apostolicam Actuositatem 4,8]. 2. In seno a detta famiglia, ha una sua specifica collocazione l’Ordine Francescano Secolare. Questo si configura come un’unione organica di tutte le fraternità cattoliche sparse nel mondo e aperte ad ogni ceto di fedeli, nelle quali i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione della carità nel proprio stato secolare, con la Professione si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di S. Francesco e mediante questa Regola autenticata dalla Chiesa [Can. 702,1 (314)]. 3. La presente Regola, dopo il Memoriale propositi (1221) e dopo le Regole approvate dai Sommi Pontefici Nicolò IV e Leone XIII, adatta l’Ordine Francescano Secolare alle esigenze ed attese della santa Chiesa nelle mutate condizioni dei tempi. La sua interpretazione spetta alla Santa Sede e l’applicazione sarà fatta dalle Costituzioni Generali e da Statuti particolari.


Capitolo II

LA FORMA DI VITA


4. La regola e la vita dei francescani secolari è questa: osservare il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo l’esempio di S. Francesco d’Assisi, il quale del Cristo fece l’ispiratore e il centro della sua vita con Dio e con gli uomini [1Cel 18.115]. Cristo, dono dell’Amore del Padre, è la via a Lui, è la verità nella quale lo Spirito Santo ci introduce, è la vita che Egli è venuto a dare in sovrabbondanza [Gv 3, 16; 10, 10; 14, 4].

I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una assidua lettura del Vangelo, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo [Apostolicam Auctositatem 30, 8]. 5. I francescani secolari, quindi, ricerchino la persona vivente e operante di Cristo nei fratelli, nella sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle azioni liturgiche. La fede di S. Francesco che dettò queste parole: “-Niente altro vedo corporalmente in questo mondo dello stesso altissimo Figlio di Dio se non il suo santissimo Corpo e il santissimo Sangue-” sia per essi l’ispirazione e l’orientamento della loro vita eucaristica.

6. Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, e ad essa più fortemente vincolati per la Professione, si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola. Ispirati a S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un fiducioso e aperto dialogo di creatività apostolica [Paolo VI, 19.5.1971, Discorso ai Terziari, III].

7. Quali “fratelli e sorelle della penitenza” [Memoriale Propositi], in virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica del Vangelo, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di “conversione”, la quale, per la umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno [Lumen Gentium 8; Unitatis Redintegratio 4; Paenitemini, Pream.]. In questo cammino di rinnovamento il sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato della misericordia del Padre e sorgente di grazia [Presbyterorum ordinis 18, 2].

8. Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione l’anima del proprio essere e del proprio operare [Apostolicam Actuositatem 4, 1-3]. Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all’Eucaristia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo.

9. La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla sua parola e a tutti i suoi appelli, fu circondata da Francesco di indicibile amore e fu designata Protettrice e Avvocata della sua famiglia [2Cel 198]. I francescani secolari testimonino a Lei il loro ardente amore, con l’imitazione della sua incondizionata disponibilità e nella effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera [Lumen Gentium 67; Apostolicam Auctositatem 4, 10].

10. Unendosi all’obbedienza redentrice di Gesù, che depose la sua volontà in quella del Padre, adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse circostanze della vita [Lumen Gentium 41], e seguano Cristo, povero e crocifisso, testimoniandolo anche fra le difficoltà e le persecuzioni [Lumen Gentium 42, 2].

11. Cristo, fiducioso nel Padre, scelse per Sé e per la Madre sua una vita povera e umile [Lettera a tutti i fedeli, 5], pur nell’apprezzamento attento e amoroso delle realtà create; così, i francescani secolari cerchino nel distacco e nell’uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze; siano consapevoli, poi, di essere, secondo il Vangelo, amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Così, nello spirito delle “Beatitudini”, s’adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali “pellegrini e forestieri” in cammino verso la Casa del Padre [Rm 8, 17; Lumen Gentium 7, 5].

12. Testimoni dei beni futuri e impegnati nella vocazione abbracciata all’acquisto della purità di cuore, si renderanno così liberi all’amore di Dio e dei fratelli [Ammonizioni 16; 1 Lettera a tutti i fedeli 69].

13. Come il Padre vede in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, Primogenito di una moltitudine di fratelli [Rm 8, 29], i francescani secolari accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore [2Cel 85; Lettera a tutti i fedeli 26; Regola non bollata 7, 15] e immagine di Cristo. Il senso di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari di tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo[Regola non bollata 9, 3; Mt 25, 40].

14. Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di Dio, consapevoli che “chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo”, esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio [Lumen Gentium 31; Gaudium et Spes 43].

15. Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana ed anche con iniziative coraggiose tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia, ed in particolare nel campo della vita pubblica impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla loro fede [Apostolicam Actuositatem, 14].

16. Reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e servizio della comunità umana [Gaudium et Spes 67, 2; Regola non bollata 7, 4; bollata 5, 2].

17. Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo [Regola Leone XIII 11, 8]. I coniugati in particolare, vivendo le grazie del matrimonio, testimonino nel mondo l’amore di Cristo per la sua Chiesa. Con una educazione cristiana semplice ed aperta, attenti alla vocazione di ciascuno, camminino gioiosamente con i propri figli nel loro itinerario umano e spirituale [Lumen Gentium 41, 5; Apostolicam Actuositatem 30, 2.3].

18. Abbiano inoltre rispetto per le altre creature, animate e inanimate, che “dell’Altissimo portano significazione” [1Cel 80; Cantico delle Creature 4], e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale.

19. Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell’unità e delle fraterne intese, attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell’uomo e nella potenza trasformatrice dell’amore e del perdono [Regola Leone XIII II, 9; Tre Compagni 14, 58]. Messaggeri di perfetta letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza [Ammonizioni 21; Regola non bollata 7, 17]. Innestati alla Risurrezione di Cristo, la quale dà il vero significato a Sorella Morte, tendano con serenità all’incontro definitivo con il Padre [Gaudium et Spes 78, 1-2].


Capitolo III

LA VITA IN FRATERNITÀ


20. L’Ordine Francescano Secolare si articola in fraternità a vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente la propria personalità morale nella Chiesa [Can. 687 (309)]. Queste fraternità di vario livello sono tra di loro coordinate e collegate a norma di questa Regola e delle Costituzioni.

21. Nei diversi livelli, ogni fraternità è animata e guidata da un consiglio e un Ministro (o Presidente), che vengono eletti dai Professi in base alle Costituzioni [Can. 697 (309)].

Il loro servizio, che è temporaneo, è impegno di disponibilità e di responsabilità verso i singoli e verso i gruppi.

Le fraternità al loro interno si strutturano, a norma delle Costituzioni, diversamente secondo i vari bisogni dei loro membri e delle loro regioni, sotto la guida del Consiglio rispettivo.

22. La fraternità locale ha bisogno di essere canonicamente eretta, e così diventa la cellula prima di tutto l’Ordine e un segno visibile della Chiesa, comunità di amore. Essa dovrà essere l’ambiente privilegiato per sviluppare il senso ecclesiale e la vocazione francescana, nonché per animare la vita apostolica dei suoi membri [Pio XII, 1.7.1956, Discorso ai Terziari 3].

23. Le domande di ammissione all’Ordine Francescano Secolare vengono presentate ad una fraternità locale, il cui Consiglio decide l’accettazione dei nuovi fratelli [Can. 694 (307)].

L’inserimento si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione di almeno un anno e la Professione della Regola [Memoriale Propositi 29-30]. A tale sequenza di sviluppi è impegnata tutta la fraternità anche nel suo modo di vivere. Riguardo all’età per la Professione e al segno francescano distintivo [1Cel 22], ci si regoli secondo gli Statuti.

La Professione è di per sé un impegno perpetuo [Memoriale Propositi 31].

I membri che si trovino in difficoltà particolari, cureranno di trattare i loro problemi con il Consiglio in fraterno dialogo. Il ritiro o la definitiva dimissione dall’Ordine, se proprio necessaria, è atto di competenza del Consiglio di Fraternità, a norma delle Costituzioni [Can. 696 (308)].

24. Per incrementare la comunione tra i membri, il Consiglio organizzi adunanze periodiche ed incontri frequenti, anche con altri gruppi francescani, specialmente giovanili, adottando i mezzi più appropriati per una crescita di vita francescana ed ecclesiale, stimolando ognuno alla vita di fraternità [Can. 697 (309)]. Una tale comunione prosegue con i fratelli defunti con l’offerta di suffragi per le loro anime [Memoriale Propositi 23].

25. Per le spese occorrenti alla vita della Fraternità e per quelle necessarie alle opere di culto, di apostolato e di carità, tutti i fratelli e le sorelle offrano un contributo commisurato alle proprie possibilità. Sia poi cura delle fraternità locali di contribuire alle spese dei Consigli delle fraternità di grado superiore [Memoriale Propositi 20].

26. In segno concreto di comunione e di corresponsabilità, i Consigli ai diversi livelli, secondo le Costituzioni, chiederanno religiosi idonei e preparati per l’assistenza spirituale ai Superiori delle quattro Famiglie religiose francescane, alle quali da secoli è collegata la Fraternità Secolare.

Per favorire la fedeltà al carisma e la osservanza della Regola e per avere maggiori aiuti nella vita di fraternità il ministro o presidente, d’accordo con il Consiglio, sia sollecito nel chiedere periodicamente la visita pastorale ai competenti Superiori religiosi [Regola di Nicolò IV cap. 16] e la visita fraterna ai responsabili di livello superiore, secondo le Costituzioni.


“E chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell’altissimo Padre e in terra sia ripieno della benedizione del Figlio suo diletto con il Santissimo Spirito Paraclito…”.

(Benedizione di S. Francesco)


Decreto di approvazione

Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Sicietatibus Vitae Apostolicae

Prot. n. T. 144–1/2000

Decreto

La Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine Francescano e del Terz’Ordine Regolare, con previa approvazione del Capitolo Generale dell’Ordine Francescano Secolare, celebrato nel mese di ottobre 1999, ha presentato alla Sede Apostolica il testo delle Costituzioni del medesimo Ordine Francescano Secolare, chiedendone l’approvazione.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo aver attentamente esaminato il summenzionato testo delle Costituzioni, col presente Decreto lo approva e lo conferma, secondo l’esemplare redatto in lingua italiana, che si conserva nel suo Archivio, osservato quanto per diritto si deve osservare.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dal Vaticano 8 dicembre 2000, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Eduardo Card. Martínez Somalo Prefetto

+ Piergiorgio Silvano Nesti, C.P. Segretario


Lettera della conferenza dei ministri generali

Lettera della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR

Roma, 1 gennaio 2001


Maria Ss.ma Madre di Dio

Cara Sorella Emanuela, il Signore ti dia pace!

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in data 8 dicembre 2000, ha emesso il Decreto (Prot. n. T. 144-1/2000) di approvazione delle Costituzioni generali dell’Ordine Francescano Secolare, così come erano state emendate nel Capitolo generale OFS di Madrid dell’ottobre 1999, e successivamente presentate dal Presidente di turno della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

Ora, anche a nome degli altri Ministri generali, affido il testo approvato delle Costituzioni a te e, attraverso di te, a tutti i Fratelli e le Sorelle dell’OFS. La comune vocazione dell’intera Famiglia francescana, a partire dalla formidabile esperienza spirituale di Francesco e di Chiara, è quella di “vivere secondo la forma del santo vangelo”; per incarnare quest’unica vocazione nella ricca varietà delle sue diverse espressioni, nel mondo e nel tempo a cui il Signore ci invia, le Costituzioni si rivelano un aiuto sempre più importante. Non si tratta di un “documento in più”, né della tappa finale di un cammino, ma di uno strumento essenziale e dinamico che aiuta a delineare la nostra identità e a strutturare progressivamente la nostra vita e la nostra vocazione di francescani. Il lavoro di riflessione e di revisione svolto da tanti Fratelli e Sorelle del mondo intero, e l’approvazione da parte dalla Madre Chiesa ci impegnano a fare in modo che queste Costituzioni diventino il criterio introno al quale progettare la nostra esistenza secondo lo stile evangelico di vita.

È questo l’augurio che faccio, a nome della Chiesa e dei Ministri generali, a tutti i Francescani Secolari: possano essere testimoni credibili del fuoco evangelico che ha infiammato l’esistenza di Francesco e di Chiara d’Assisi, e li ha resi modelli di una vita pienamente realizzata perché totalmente donata.

Fraternamente

Fra Giacomo Bini, ofm Presidente di turno della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR


Promulgazione delle Costituzioni Generali

Promulgazione delle Costituzioni Generali

Roma, 6 febbraio 2001


Circ. 21/96-02

Ai Consigli nazionali dell’OFS Ai Consiglieri internazionali dell’OFS

Oggetto: Promulgazione delle Costituzioni Generali emendate e approvate col Decreto della Congregazione IVCSVA dell’8 dicembre 2000

Carissimi,

le Costituzioni Generali dell’Ordine Francescano Secolare, destinate a dare applicazione alla Regola rinnovata del 1978, furono approvate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica con Decreto dell’8 settembre 1990, con validità per un sessennio, perché potessero essere sperimentate. In tempo utile, la Presidenza del CIOFS, tramite la Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR, chiese la proroga del periodo di sperimentazione, considerato l’intervallo che era stato necessario per procedere alla traduzione nelle altre lingue ufficiali della Fraternità internazionale e, successivamente, nelle lingue dei singoli Paesi. La Congregazione aderì a tale richiesta e concesse una proroga di tre anni.

Durante questo lasso di tempo, le Costituzioni sono state studiate e messe in pratica dalle Fraternità dell’OFS a tutti i livelli e, a mano a mano, vi hanno impresso le caratteristiche della secolarità, unità e autonomia del nostro Ordine. Non tutto è stato facile e alcuni aspetti devono ancora essere pienamente assimilati affinché, all’aurora del Terzo Millennio, l’OFS divenga realmente “una milizia che può essere all’avanguardia nella Chiesa e nel mondo per la costruzione di una società più umana e più cristiana”, come auspicava nel 1990 il Card. Hamer, Prefetto della Congregazione IVCSVA.

Dalla sperimentazione era emersa la validità sostanziale delle Costituzioni Generali del 1990 e solo alcuni loro aspetti si rivelavano bisognosi di revisione. Il lavoro all’uopo necessario è stato tempestivamente avviato dalla Presidenza del CIOFS e si è sviluppato attraverso un’ampia consultazione, che ha coinvolto tutte le Fraternità nazionali e i Consiglieri internazionali, oltre alla stessa Presidenza e a taluni esperti appartenenti all’OFS o designati dai Ministri Generali Francescani.

Al Capitolo Generale di Madrid (23-31 ottobre 1999) è stato sottoposto un testo che raccoglieva, coordinandoli, i suggerimenti e le richieste pervenuti, presentando anche proposte alternative laddove non era stato possibile trovare una formulazione univoca tra quelle che le Fraternità nazionali avevano avanzato. Il testo presentato al Capitolo si ispirava ai seguenti criteri: – aderenza al diritto comune e al diritto proprio dell’OFS, – rispetto per il testo già approvato nel 1990 dalla S. Sede, – flessibilità organizzativa, – adattabilità culturale e linguistica.

Il Capitolo Generale ha dedicato un esame attento e approfondito al testo sottopostogli ed anche agli interventi prodotti, a voce o per iscritto, durante i lavori capitolari.

Il risultato delle discussioni e delle votazioni, fatte articolo per articolo e sui singoli emendamenti, è stato presentato il 21 dicembre 1999 alla Conferenza dei Ministri Generali Francescani che, dopo una ulteriore verifica a cura di canonisti delle quattro Curie, lo ha inoltrato il 1º agosto 2000 alla Congregazione IVCSVA per l’approvazione. Quest’ultima l’ha approvato con proprio Decreto, che porta la data dell’8 Dicembre 2000, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Ora, fratelli e sorelle dell’OFS, il 6 febbraio 2001 si promulgano le Costituzioni Generali approvate, che di conseguenza dovranno essere osservate a partire dal 6 marzo 2001. Spetta a ciascuno di noi far sì che divengano “spirito e vita”, strumento di rafforzamento e di crescita del nostro Ordine per prendere il largo (“Duc in altum”), per andare avanti con speranza, secondo l’esortazione rivolta a tutti i cristiani dal Santo Padre con la Lettera Apostolica “Novo Millennio ineunte” al termine de1 Grande Giubileo dell’anno 2000. Anche noi francescani secolari siamo chiamati ad essere testimoni, cioè martiri nel senso originale della parola, di Cristo nel nuovo Millennio.

Non a caso abbiamo scelto la data del 6 febbraio per la promulgazione delle Costituzioni Generali emendate. E’ questa la data in cui si commemorano i Protomartiri, testimoni per eccellenza, del Giappone, e cioè i 17 terziari francescani crocifissi a Nagasaki insieme a Pedro Batista, a Paolo Miki e agli altri loro compagni. Ben poco sappiamo di questi nostri lontani fratelli, se non l’irrinunciabile volontà di restare saldi nella fede, di non sottrarre la propria vita alla testimonianza del Vangelo, a qualsiasi costo.

Anche nell’ultimo secolo ci sono stati laici francescani che hanno manifestato, fino al sacrificio della vita, la fedeltà al Battesimo e la resistenza al male, ancorata alla fede. Ricordiamo il nostro confratello Ceferino Giménez Malla, vittima della persecuzione contro la religione durante la guerra civile spagnola (1936/1939), che è stato beatificato il 4 maggio 1997. Ricordiamo il Servo di Dio Frantisek Nosek, uomo politico boemo e francescano secolare, altra vittima della violenza comunista. Ricordiamo Juvénal Kabera, Ministro della Fraternità OFS di Kigali, trucidato durante i massacri della guerra tribale in Rwanda. Sono solo alcuni esempi, ma anche per loro vale quanto il Santo Padre ha recentemente affermato: “É stato soprattutto grazie alla coraggiosa testimonianza di fedeli laici, non di rado fino al martirio, se la fede non è stata cancellata dalla vita di popoli interi”.

Forse a noi non sarà chiesto il martirio del sangue, ma certamente ci viene chiesta la testimonianza di coerenza e fermezza nell’adempimento delle promesse battesimali, rinnovate e riaffermate con la Professione nell’OFS. In virtù della Professione, la Regola e l’applicazione che ne fanno le Costituzioni Generali devono rappresentare, per ciascuno di noi, il punto di riferimento dell’esperienza quotidiana, a partire da una specifica vocazione e da una precisa identità. Su questa base bisogna rielaborare la nostra esistenza e trovare un progetto di vita (la radicalità evangelica francescana) e un luogo di comunione ecclesiale (la Fraternità), nei quali sia possibile leggere “il perché e il come vivere, amare e soffrire” (CC.GG. art. 10).

Questo è l’auspicio con cui la Presidenza del CIOFS, ricevute le Costituzioni Generali approvate, le dirama all’intero Ordine perché, come la Regola, siano studiate, amate e vissute.

Emanuela De Nunzio Ministro Generale OFS


Capitolo I

Costituzioni Generali dell’Ordine Francescano Secolare


Capitolo primo

L’Ordine Francescano Secolare

Art. 1

1. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed hanno diritto di seguire, in comunione con la Chiesa, un proprio cammino spirituale [Cann. 210; 214; Lumen Gentium 40].

2. (Reg. 2) Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce come padre, ispiratore e modello San Francesco d’Assisi.

3. (Reg. 2) Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una propria collocazione l’Ordine Francescano Secolare [Denominato anche “Fraternità Francescana Secolare” o “Terzo Ordine Francescano” (TOF). Cfr. nota RegOFS 2]. Esso è formato dall’unione organica di tutte le Fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa [Dopo le Regole approvate dal papa Nicolò IV, anno 1289, e dal papa Leone XIII, anno 1883, la Regola attuale è stata approvata dal papa Paolo VI il 24 giugno 1978].

4. In virtù dell’appartenenza alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede ha affidato la cura pastorale e l’assistenza spirituale dell’OFS al Primo Ordine Francescano e al Terz’Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli “Istituti” ai quali spetta l’altius moderamen di cui al Can. 303 CIC [CCGG 85, 2. Quando vengono citate le Costituzioni, senza ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti].

5. L’Ordine Francescano Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica [Cfr. Cann. 116; 301, 3; 312; 313]. Si articola in Fraternità ai vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa.

Art. 2

1. La vocazione dell’OFS è una vocazione specifica, che informa la vita e l’azione apostolica dei suoi membri. Perciò non possono far parte dell’OFS coloro che sono legati, mediante impegno perpetuo, ad altra famiglia religiosa o istituto di vita consacrata.

2. L’OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere: – i laici (uomini e donne); – i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).

Art. 3

1. L’indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica degli appartenenti all’OFS.

2. La loro secolarità, nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica secondo la rispettiva condizione, e cioè: – per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio con la presenza nella realtà e nelle attività temporali [Cfr. Can. 205; Discorso di Giovanni Paolo II all’OFS, 27 settembre 1982, in Osservatore Romano, 28 settembre 1982]; – per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio che è loro proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio [Cfr. Cann. 275 ss; Presbyterium Ordinis 12; 14; 15 ss]. Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di San Francesco d’Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione con le altre componenti della Famiglia Francescana.

3. La vocazione dell’OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna. A questo scopo, i membri dell’OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si chiamano Fraternità.

Art. 4

1. L’OFS è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio: la Regola, le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.

2. La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell’OFS.

3. (Reg. 3) Le Costituzioni hanno come scopo: – applicare la Regola; – indicare in concreto le condizioni di appartenenza all’OFS, il regime di esso, l’organizzazione della vita di fraternità, la sede [Cfr. Can 304].

Art. 5

1. (Reg. 3) L’interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni spetta alla Santa Sede.

2. L’interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo di armonizzarne l’applicazione nelle diverse aree ed ai vari livelli dell’Ordine, spetta al Capitolo generale dell’OFS.

3. La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS (CIOFS). Tale chiarificazione ha validità fino al successivo Capitolo generale.

Art. 6

1. La Fraternità internazionale dell’OFS ha un proprio Statuto approvato dal Capitolo generale.

2. Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del CIOFS.

3. Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti approvati dal Consiglio di livello superiore.

Art. 7

Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti Costituzioni sono abrogate.


Capitolo II Titolo I

Capitolo secondo

Forma di Vita e Attività Apostolica

Titolo I

La Forma di Vita

Art. 8

1. I francescani secolari si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo secondo la spiritualità francescana, nella loro condizione secolare.

2. Cercano di approfondire, alla luce della fede, i valori e le scelte della vita evangelica secondo la Regola dell’OFS: – (Reg. 7) in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di formazione; – (Reg. 4) aperti alle istanze che vengono dalla società e dalle realtà ecclesiali, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo; – nella dimensione personale e comunitaria di questo itinerario.

Art. 9

1. (Reg. 5) La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela [Cfr. Regola non bollata 22, 41: FF 62; 2 lettera a tutti i fedeli 51: FF 200], piuttosto che un programma dettagliato da mettere in pratica.

2. (Reg. 4) Il francescano secolare, impegnato a seguire l’esempio e gli insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura. La Fraternità e i suoi Responsabili promuovano l’amore alla Parola evangelica e aiutino i fratelli a conoscerla e a comprenderla così come essa, con l’assistenza dello Spirito, è annunziata dalla Chiesa [Cfr. Dei Verbum 10].

Art. 10

(Reg. 10) “Cristo povero e crocifisso”, vincitore della morte e risorto, massima manifestazione dell’amore di Dio all’uomo, è il “libro” in cui i fratelli, a imitazione di Francesco, imparano il perché e il come vivere, amare e soffrire. In Lui scoprono il valore delle contraddizioni per causa della giustizia e il senso delle difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno. Con lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle circostanze più difficili e vivere lo spirito francescano di pace, nel rifiuto di ogni dottrina contraria alla dignità dell’uomo.

Art. 11

Memori che lo Spirito Santo è la sorgente della loro vocazione, l’animatore della vita fraterna e della missione, i francescani secolari cerchino di imitare la fedeltà di Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l’esortazione del Santo di desiderare sopra tutte le cose “lo Spirito del Signore e le sue opere” [Regola bollata 10.8: FF 104].

Art. 12

1. Ispirandosi all’esempio e agli scritti di Francesco, e soprattutto con la grazia dello Spirito, i fratelli vivano ogni giorno con fede il grande dono che ci ha fatto Cristo: la rivelazione del Padre. Rendano testimonianza di questa fede davanti agli uomini: – nella vita di famiglia; – nel lavoro; – nella gioia e nelle sofferenze; – nell’incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso Padre; – nella presenza e partecipazione alla vita sociale; – nel rapporto fraterno con tutte le creature.

2. (Reg 10) Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di conoscere e di fare la volontà del Padre. Rendano grazie a Dio per il dono della libertà e per la rivelazione della legge dell’amore. Accettino l’aiuto che, per compiere la volontà del Padre, viene loro offerto dalla mediazione della Chiesa, da coloro che in essa sono stati costituiti in autorità e dai confratelli. Assumano con serena fermezza il rischio di scelte coraggiose nella vita sociale.

3. (Reg. 8) I fratelli amino l’incontro filiale con Dio e facciano della preghiera e della contemplazione l’anima del proprio essere e del proprio operare. Cerchino di scoprire la presenza del Padre nel proprio cuore, nella natura e nella storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano salvifico. La contemplazione di tale mistero li renderà pronti a collaborare a questo disegno d’amore.

Art. 13

1. (Reg. 7) I francescani secolari, anticamente detti “i fratelli e le sorelle della penitenza”, si propongono di vivere in spirito di conversione permanente. Mezzi per coltivare questa caratteristica della vocazione francescana, singolarmente e in Fraternità, sono: l’ascolto e le celebrazioni della Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali, l’aiuto di un consigliere spirituale e le celebrazioni penitenziali. Si accostino con frequenza al sacramento della Riconciliazione e ne curino la celebrazione comunitaria, sia in Fraternità che con tutto il Popolo di Dio [Ordo Poenitentiae, praenotanda 22 ss].

2. In questo spirito di conversione va vissuto l’amore al rinnovamento della Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento personale e comunitario. Frutto della conversione, che è una risposta all’amore di Dio, sono le opere di carità nei confronti dei fratelli [Cfr. 2 lettera a tutti i fedeli 25 ss: FF 190 ss].

3. Le pratiche penitenziali come il digiuno e l’astinenza, tradizionali fra i penitenti francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le indicazioni generali della Chiesa.

Art. 14

1. Consapevoli che Dio ha voluto fare di tutti noi un popolo e che ha reso la sua Chiesa sacramento universale di salvezza, i fratelli si impegnino ad una riflessione di fede sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul ruolo dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e assumendo le responsabilità che questa riflessione farà loro scoprire.

2. (Reg. 8) L’Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi come un unico corpo. Quindi, l’Eucaristia sia il centro della vita della Fraternità; i fratelli partecipino all’Eucaristia con la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell’amore di Francesco che nell’Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della vita di Cristo.

3. Partecipino ai sacramenti della Chiesa, attenti non solo alla santificazione personale ma anche a servire la crescita della Chiesa e l’espansione del Regno. Collaborino alla celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in particolare alla celebrazione del battesimo, della cresima, del matrimonio e dell’unzione degli infermi.

4. I fratelli e le Fraternità si attengano all’indicazione del Rituale riguardo alle diverse forme di associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa, privilegiando la celebrazione della Liturgia delle Ore [Rituale OFS, Appendix 26; 27].

5. In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri adoratori del Padre rendergli culto e pregarlo; tuttavia i fratelli cerchino di trovare tempi di silenzio e di raccoglimento da dedicare esclusivamente alla preghiera.

Art. 15

1. (Reg. 11) I francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e in special modo lo spirito di povertà. La povertà evangelica manifesta la fiducia nel Padre, attua la libertà interiore e dispone a promuovere una più giusta distribuzione delle ricchezze.

2. I francescani secolari, che mediante il lavoro e i beni materiali debbono provvedere alla propria famiglia e servire la società, hanno un modo peculiare di vivere la povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si richiede un forte impegno personale e lo stimolo della Fraternità mediante la preghiera e il dialogo, la revisione comunitaria della vita, l’ascolto delle indicazioni della Chiesa e delle istanze della società.

3. I francescani secolari si impegnino a ridurre le esigenze personali per poter meglio condividere i beni spirituali e materiali con i fratelli, soprattutto con gli ultimi. Ringrazino Dio per i beni ricevuti, usandoli come buoni amministratori e non come padroni. Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le ideologie e le prassi che antepongono la ricchezza ai valori umani e religiosi e che permettono lo sfruttamento dell’uomo.

4. Amino e pratichino la purezza del cuore, fonte della vera fraternità.

Art. 16

1. (Reg. 9) Maria, madre di Gesù, è modello nell’ascolto della Parola e nella fedeltà alla vocazione: in Lei, come Francesco, vediamo realizzate tutte le virtù evangeliche [Saluto alla beata vergine Maria: FF 259; 260].

I fratelli coltivino l’amore intenso alla Vergine Santissima, l’imitazione, la preghiera e l’abbandono filiale. Manifestino la propria devozione con espressioni di fede genuina nelle forme accettate dalla Chiesa.

2. Maria è modello di amore fecondo e fedele per tutta la comunità ecclesiale. I francescani secolari e le Fraternità cerchino di vivere l’esperienza di Francesco, che fece della Vergine la guida della sua opera; con lei, come i discepoli nella Pentecoste, accolgano lo Spirito per realizzarsi in comunità d’amore [Cfr. 2Cel 198: FF 786].


Capitolo II Titolo II

Titolo II

Presenza Attiva nella Chiesa e nel Mondo

Art. 17

1. (Reg. 6) Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento di salvezza per tutti gli uomini e resi per il Battesimo e la Professione “testimoni e strumenti della sua missione”, i francescani secolari annunziano Cristo con la vita e la parola. Il loro apostolato preferenziale è la testimonianza personale [Cfr. Regola non bollata 17, 3: FF 46; Leggenda dei Tre Compagni 36: FF 1440; 2 lettera a tutti i fedeli 53: FF 200] nell’ambiente in cui vivono e il servizio all’edificazione del regno di Dio nelle realtà terrestri.

2. Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei fratelli alla diffusione del messaggio evangelico “nelle comuni condizioni del secolo” [Lumen Gentium 35] e alla collaborazione alla catechesi nelle comunità ecclesiali.

3. Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di catechisti, di presidi di comunità ecclesiali o altri ministeri, nonché i ministri sacri, facciano proprio l’amore di Francesco alla Parola di Dio, la sua fede in coloro che l’annunziano e il grande fervore con cui egli ha ricevuto dal Papa la missione di predicare la penitenza.

4. La partecipazione al servizio di santificare, che la Chiesa esercita mediante la liturgia, la preghiera e le opere di penitenza e carità, viene messa in pratica dai fratelli anzitutto nella propria famiglia, poi nella Fraternità ed infine con la loro presenza attiva nella Chiesa locale e nella società.

Per una società giusta e fraterna

Art. 18

1. I francescani secolari sono chiamati ad offrire un contributo proprio, ispirato alla persona e al messaggio di San Francesco d’Assisi, ad una civiltà in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità e l’amore siano realtà vive [Cfr. Gaudium et Spes 31 ss].

2. (Reg. 13) Devono approfondire i veri fondamenti della fraternità universale e creare ovunque spirito di accoglienza e atmosfera di fratellanza. Si impegnino con fermezza contro ogni forma di sfruttamento, di discriminazione e di emarginazione e contro ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.

3. (Reg. 13) Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza tra i popoli: si impegnino a “creare condizioni di vita degne” per tutti e ad operare per la libertà di ogni popolo.

4. Seguendo l’esempio di Francesco, Patrono degli ecologisti, promuovano attivamente iniziative a salvaguardia del creato, collaborando agli sforzi per evitare l’inquinamento e il degrado della natura, e per creare condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia all’uomo.

Art. 19

1. (Reg. 14) I francescani secolari agiscano sempre come lievito nell’ambiente in cui vivono mediante la testimonianza dell’amore fraterno e di chiare motivazioni cristiane.

2. In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano essi singoli individui o categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento dell’emarginazione e di quelle forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia.

Art. 20

1. (Reg. 14) Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà e attività temporali, i francescani secolari, per vocazione, vivono come realtà inseparabile la loro appartenenza alla Chiesa e alla società.

2. Come primo e fondamentale contributo all’edificazione di un mondo più giusto e fraterno, si impegnino nell’adempimento dei doveri propri della loro attività lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo stesso spirito di servizio assumano le loro responsabilità sociali e civili.

Art. 21

1. (Reg. 16) Per Francesco il lavoro è dono e lavorare è grazia. Il lavoro di ogni giorno è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio a Dio e al prossimo e via per sviluppare la propria personalità. Nella convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere e che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si impegnino a collaborare affinché tutti abbiano la possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.

2. Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono necessari allo sviluppo della persona. I francescani secolari curino una equilibrata relazione tra lavoro e riposo e si adoperino per realizzare forme qualificate di occupazione nel tempo libero [Cfr. Gaudium et Spes 67; Laborem Exercens 16 ss].

Art. 22

1. (Reg. 15) I francescani secolari “siano presenti… nel campo della vita pubblica”; collaborino, per quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi e ordinamenti giusti.

2. Nel campo della promozione umana e della giustizia, le Fraternità devono impegnarsi con iniziative coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l’uomo è colpito nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione o di indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime dell’ingiustizia.

3. La rinunzia all’uso della violenza, caratteristica dei discepoli di Francesco, non significa rinunzia all’azione; i fratelli, però, badino che i loro interventi siano sempre ispirati all’amore cristiano.

Art. 23

1. (Reg. 19) La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e dell’amore fraterno [Cfr. Gaudium et Spes 78]. I francescani secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia e nella società: – curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici; – sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari e della Famiglia Francescana; – collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel rispetto dei suoi fondamenti autentici.

2. Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale alla legittima difesa, apprezzino la scelta di coloro che, per obiezione di coscienza, rifiutano di “portare armi”.

3. Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli facciano a tempo debito il testamento dei propri beni.

Nella famiglia

Art. 24

1. (Reg. 17) I francescani secolari considerino la propria famiglia come l’ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la vocazione francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, alla Parola di Dio e alla catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo concepimento e in ogni situazione, fino alla morte. I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio cammino di vita cristiana, consapevoli che, nel sacramento del Matrimonio, il loro amore partecipa dell’amore che Cristo ha per la sua Chiesa. L’amore degli sposi e l’affermazione del valore della fedeltà sono una profonda testimonianza per la propria famiglia, per la Chiesa e per il mondo.

2. Nella Fraternità: – sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità familiare e coniugale e l’impostazione cristiana dei problemi familiari; – si condividano i momenti importanti della vita familiare dei confratelli e si abbia fraterna attenzione a coloro – celibi o nubili, vedovi, genitori soli, separati, divorziati — che vivono in situazioni e condizioni difficili; – (Reg. 19) si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale; – si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari.

3. I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella Chiesa e nella società per affermare il valore della fedeltà e il rispetto alla vita e per dare risposta ai problemi sociali della famiglia.

Art. 25

Convinti della necessità di educare “i fanciulli in modo che aprano il loro animo alla comunità… e acquistino la coscienza di essere membri vivi e attivi del Popolo di Dio” [Apostolicam Auctositatem 30] e del fascino che Francesco può esercitare su di loro, si favorisca la formazione di gruppi di fanciulli i quali, con l’aiuto di una pedagogia e di una organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati alla conoscenza e all’amore della vita francescana. Gli Statuti nazionali daranno opportuni orientamenti per l’organizzazione di questi gruppi e per il loro rapporto con la Fraternità e con i gruppi giovanili francescani.

Messaggeri di gioia e di speranza

Art. 26

1. Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo: – all’esperienza della paternità di Dio; – alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna; – all’esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità universale con tutte le creature [Cfr. 2Cel 125: FF 709 ss; Leggenda Perugina 43: FF 1591 ss; Leggenda Maggiore 9, 1: FF 1162 ss]. (Reg. 19) Perciò, in conformità al Vangelo, i francescani secolari dicono il loro sì alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore.

2. Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l’ambiente delle riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.

Art. 27

1. (Reg. 19) I fratelli, progredendo nell’età, imparino ad accettare la malattia e le crescenti difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo, nel progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente convinti che la comunità dei credenti in Cristo e di coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna come “comunione dei santi”.

2. I francescani secolari si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto nelle Fraternità, un clima di fede e di speranza, affinché “sorella morte” sia guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararvisi con serenità.


Capitolo III Titolo I

Capitolo terzo

Vita in Fraternità

Titolo I

Orientamenti Generali

Art. 28

1. La Fraternità dell’OFS trova la sua origine nell’ispirazione di San Francesco d’Assisi, cui l’Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna [Cfr. CCGG 3, 3; Testamento 14: FF 116].

2. (Reg. 20) “L’OFS si articola in Fraternità ai vari livelli”, con il fine di promuovere in forma ordinata l’unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L’OFS favorirà, inoltre, l’impegno delle Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.

3. I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione [Cfr. Can. 518].

Art. 29

1. Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d’altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell’ordinata collaborazione tra loro e dell’unità dell’OFS.

2. (Reg. 20) Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.

3. Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell’OFS nella nazione. L’applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.

Art. 30

1. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell’OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.

2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell’animazione della Fraternità.

3. (Reg. 25) In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle Fraternità di livello superiore.

Art. 31

1. (Reg. 21) “Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente)”. Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare la ripresa o l’avvio della Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l’espletamento delle elezioni.

2. L’ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.

3. I Responsabili dell’OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.

4. I Responsabili curino la preparazione e l’animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli.

Art. 32

1. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell’ambito della Fraternità.

2. (Reg. 21) Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l’amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l’incarico.

Art. 33

1. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell’Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell’ideale francescano e la varietà culturale.

2. I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.

Art. 34

Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell’ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell’unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative. Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall’appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.

Art. 35

1. I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di San Francesco d’Assisi nella Fraternità secolare, trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.

2. I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell’OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l’Ordine.

Art. 36

1. Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell’OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità.

2. Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.

3. Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.


Capitolo III Titolo II

Titolo II

Ingresso nell’Ordine e Formazione

Art. 37

1. (Reg. 23) L’inserimento nell’Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.

2. Fin dall’ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l’Assistente.

3. I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l’accoglienza, con la preghiera e con l’esempio.

4. Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l’elaborazione e l’adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.

Il tempo di iniziazione

Art. 38

1. (Reg. 23) Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l’aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell’ingresso nell’OFS.

2. La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.

3. Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale.

Ammissione all’Ordine

Art. 39

1. (Reg. 23) La domanda di ammissione all’Ordine è presentata dall’aspirante al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.

2. Condizioni per l’ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione [Cfr. Can. 316].

3. Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale all’aspirante e comunicazione alla Fraternità.

4. Il rito dell’ammissione si svolga secondo il Rituale [Cfr. Rituale dell’OFS, Pars I: Praenotanda 10, ss; Cap. I]. L’atto viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.

Il tempo di formazione

Art. 40

1. (Reg. 23) Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l’esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell’Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.

2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l’impegno temporale nel mondo.

3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.

4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità dell’ambiente.

La Professione o Promessa di vita evangelica

Art. 41

1. (Reg. 23) Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l’Assistente, decide mediante votazione segreta sull’ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.

2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono: – il compimento dell’età stabilita dagli Statuti nazionali; – la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno; – il consenso del Consiglio della Fraternità locale.

3. Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto nazionale.

Art. 42

1. La Professione è l’atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l’esempio di Francesco e seguendo la Regola dell’OFS.

2. (Reg. 23) La Professione incorpora il candidato all’Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni [Cfr. Rituale dell’OFS, Pars I: Praenotanda 18].

3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell’OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale [Cfr. Rituale dell’OFS, Pars I: Praenotanda 13, ss; Cap. II].

4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso.

5. L’atto di Professione viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.

Art. 43

Gli Statuti nazionali stabiliscono: – (Reg. 23) l’età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti; – il segno distintivo di appartenenza all’Ordine (il “TAU” o altro simbolo francescano).

Formazione permanente

Art. 44

1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno [Cfr. CCGG 8; 1Celano 103] e di tutti e all’adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.

2. La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione e far radicare il senso di appartenenza.

3. La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli:

– (Reg. 4) ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, «passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo»;

– a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti;

– ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando gli scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.

Promozione vocazionale

Art. 45

1. La promozione di vocazione all’Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse. I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.

2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.


Capitolo III Titolo III

Titolo III

La Fraternità ai Vari Livelli

La Fraternità locale

Art. 46

1. (Reg. 22) L’erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale. È necessario il consenso scritto dell’Ordinario del luogo per l’erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR [Cfr. Can 312].

2. Per l’erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L’ammissione e la Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell’archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.

3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell’OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito.

Art. 47

1. (Reg. 22) Ogni Fraternità locale, cellula prima dell’unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell’Ordine religioso francescano che l’ha canonicamente eretta.

2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.

Art. 48

1. In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l’archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore.

2. In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l’archivio.

Il Consiglio della Fraternità

Art. 49

1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l’Assistente spirituale della Fraternità [Cfr. CCGG 90,2].

2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e negli Statuti.

Art. 50

1. Spetta al Consiglio della Fraternità locale: – promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna, per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell’impegno nel mondo; – fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.

2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio: a. decidere l’accettazione e l’ammissione alla Professione dei nuovi fratelli [Cfr. CCGG 39,3; 41,1]; b. stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti; c. accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla Fraternità; d. decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni e agli Statuti; e. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità; f. conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi; g. richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR; h. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Gli uffici nella Fraternità

Art. 51

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell’animazione e guida della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro, inoltre, ha il compito di: a. convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità e del Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo della Fraternità, sentito il Consiglio sulla formalità della convocazione; b. preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello superiore, previa approvazione del Consiglio della Fraternità; c. rappresentare la Fraternità in tutte le sue relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità acquisti la personalità giuridica nell’ordinamento civile, il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza legale; d. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel triennio; e. porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla sua competenza.

Art. 52

1. Il Vice Ministro ha il compito di: a. collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono propri; b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o dall’Assemblea o Capitolo; c. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di assenza o impedimento temporaneo; d. assumere le funzioni di Ministro quando l’ufficio rimanga vacante [Cfr. CCGG 81,1].

2. Il Segretario ha il compito di: a. redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne l’invio ai rispettivi destinatari; b. curare l’aggiornamento e la tenuta dell’archivio e dei registri annotandovi le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della Fraternità [ciascuna Fraternità locale abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni, Professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione importante relativa ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e il registro dell’amministrazione]; c. provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.

3. Il Maestro della formazione ha il compito di: a. coordinare, con l’aiuto degli altri membri del Consiglio, le attività formative della Fraternità; b. istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i candidati in tempo di formazione iniziale ed i neo-professi; c. informare il Consiglio della Fraternità, prima della Professione, sulla idoneità del candidato per impegnarsi a vivere secondo la Regola.

4. Il Tesoriere, o economo, ha il compito di: a. custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell’apposito registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome dell’offerente, o di chi le ha raccolte; b. annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del Consiglio della Fraternità; c. rendere conto della sua amministrazione all’Assemblea e al Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.

5. Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del Segretario e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.

Partecipazione alla vita di Fraternità

Art. 53

1. (Reg. 24) La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.

2. (Reg. 8) La Fraternità si riunisca periodicamente anche come comunità ecclesiale per celebrare l’Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l’identità della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità ecclesiale.

3. L’inserimento in una Fraternità locale e la partecipazione alla vita di fraternità è essenziale per l’appartenenza all’OFS. Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che – per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza – siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.

4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell’Eucaristia.

5. Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione alla Fraternità per coloro che, senza appartenere all’OFS, vogliono condividerne la vita e l’attività.

Art. 54

1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità giuridica civile.

2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per l’amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere indicazioni perché l’atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.

3. Gli Statuti nazionali devono stabilire, altresì, precisi criteri affinché, nelle Fraternità locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il rispettivo Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità.

Trasferimento

Art. 55

Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest’ultima decide dopo aver acquisito per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.

Provvedimenti temporanei

Art. 56

1. (Reg. 23) I fratelli che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro e dell’Assistente con l’interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua domanda.

2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all’interessato.

3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato nei registri della Fraternità. Comporta l’esclusione dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l’appartenenza all’Ordine.

Art. 57

1. Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al Ministro.

2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall’interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della Fraternità.

Provvedimenti definitivi

Art. 58

1. Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente dall’Ordine, comunica per iscritto la sua intenzione al Ministro della Fraternità. Il Ministro e l’Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio ne prende atto, e ne dà comunicazione per iscritto all’interessato. Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello superiore.

2. In presenza di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, il Ministro e l’Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Al fratello viene dato un tempo per la riflessione e il discernimento, e gli si offre eventualmente un aiuto esterno e competente. Se il tempo di riflessione trascorre senza esito, il Consiglio della Fraternità chiede al Consiglio di livello superiore di dimettere il fratello dall’Ordine. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso. Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e verificata l’osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni.

3. Il fratello che pubblicamente abbandona la fede, viene meno alla comunione ecclesiale o a cui viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per il fatto stesso decade dall’Ordine. Ciò non esonera il Consiglio della Fraternità locale di instaurare un dialogo con l’interessato e offrirgli fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore, su richiesta del Consiglio della Fraternità locale, raccoglie le prove e constata ufficialmente l’avvenuta decadenza dall’Ordine.

4. Il decreto di dimissione o di decadenza dall’Ordine, perché diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa tutta la documentazione.

Art. 59

Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino alla Presidenza del CIOFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede [Cfr. Cann. 1732-1739. Il dicastero competente in questi casi è la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica].

Art. 60

Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali.

La Fraternità regionale

Art. 61

1. La Fraternità regionale è l’unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto dell’unità dell’OFS e con l’integrazione collegiale degli Ordini religiosi francescani che eventualmente curano l’assistenza spirituale nell’area.

2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l’assistenza spirituale.

3. La Fraternità regionale: – è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro; – è regolata dallo Statuto nazionale e dal proprio Statuto; – ha una propria sede.

Art. 62

1. Il Consiglio regionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e del proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dagli Statuti.

2. Il Consiglio regionale ha il compito di: a. preparare la celebrazione del Capitolo elettivo; b. promuovere, animare e coordinare, nell’ambito regionale, la vita e le attività dell’OFS e il suo inserimento nella Chiesa particolare; c. elaborare, secondo le indicazione del Consiglio nazionale e in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell’OFS nella regione e curarne la divulgazione alle Fraternità locali; d. trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio nazionale e della Chiesa particolare; e. curare la formazione degli animatori; f. offrire alle Fraternità locali attività di sostegno per le loro esigenze formative e operative; g. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio nazionale; h. decidere la visita fraterna alle Fraternità locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo consigliano; i. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità regionale; l. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità regionale; m. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Art. 63

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell’animazione e guida della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di: a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo regionale, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione; b. presiedere e confermare le elezioni delle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio regionale che non sia l’Assistente spirituale; c. effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio; d. partecipare agli incontri indetti dal Consiglio nazionale; e. rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità giuridica nell’ordinamento civile; f. preparare la relazione annuale per il Consiglio nazionale; g. chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna.

Art. 64

Il Capitolo regionale è l’organo rappresentativo di tutte le Fraternità esistenti nell’ambito di una Fraternità regionale, con potestà elettiva e deliberativa.

Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la composizione, la periodicità e le competenze.

La Fraternità nazionale

Art. 65

1. La Fraternità nazionale è l’unione organica delle Fraternità locali esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, ove esistano.

2. È compito della Presidenza del CIOFS la costituzione di nuove Fraternità nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà l’assistenza spirituale.

3. La Fraternità nazionale: – è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro; – è regolata dal proprio Statuto; – ha una propria sede.

Art. 66

1. Il Consiglio nazionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dallo Statuto.

2. Il Consiglio nazionale ha il compito di: a. preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo, secondo il proprio Statuto; b. far conoscere e promuovere, in tutto l’ambito della propria Fraternità nazionale, la spiritualità francescana secolare; c. decidere i programmi delle attività annuali a carattere nazionale; d. ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti necessari per la formazione dei francescani secolari; e. animare e coordinare le attività dei Consigli regionali; f. mantenere il collegamento con la Presidenza del CIOFS; g. assicurare la rappresentanza della Fraternità nazionale nel Consiglio internazionale e farsi carico delle spese che essa comporta; h. discutere e approvare la relazione annuale per la Presidenza del CIOFS; i. curare la presenza dell’OFS negli organismi ecclesiali a livello nazionale; l. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità regionali e locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono; m. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità; n. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità nazionale; o. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Art. 67

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro nazionale inoltre ha il compito di: a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio nazionale; convocare ogni tre anni il Capitolo nazionale elettivo, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione, secondo lo Statuto nazionale; b. dirigere e coordinare con i Responsabili nazionali le attività operative a livello nazionale; c. riferire sulla vita e sull’attività dell’OFS del proprio Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale; d. rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità nazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale; e. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio nazionale che non sia l’Assistente spirituale; f. effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio nazionale; g. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita fraterna e la visita pastorale almeno una volta ogni sei anni.

Art. 68

1. Il Capitolo nazionale è l’organo rappresentativo delle Fraternità esistenti nell’ambito di una Fraternità nazionale con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell’ambito nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo di convocazione del Capitolo nazionale.

2. Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l’apostolato a livello nazionale.

La Fraternità internazionale

Art. 69

1. La Fraternità internazionale è costituita dall’unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l’insieme dell’OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.

2. La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale o Presidente internazionale.

Art. 70

1. Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio: – fratelli professi dell’OFS; – rappresentanti della Gioventù Francescana.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti generali.

2. In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.

3. Il Consiglio internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo organo di governo dell’OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.

4. Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.

Art. 71

1. Finalità e compiti del Consiglio internazionale sono: a. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di San Francesco d’Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero; b. consolidare il senso di unità dell’OFS nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali; c. armonizzare, secondo l’indole originaria dell’OFS, le sane tradizioni con l’aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana; d. contribuire, in linea con la tradizione dell’OFS, alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società; e. determinare gli orientamenti e stabilire le priorità per l’operato della sua Presidenza; f. interpretare le Costituzioni secondo quanto previsto nell’articolo 5,2.

2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.

Art. 72

1. La Presidenza del CIOFS è composta da: – il Ministro generale; – il Vice Ministro; – i Consiglieri di Presidenza; – un membro della Gioventù Francescana; – gli Assistenti generali dell’OFS.

2. I Consiglieri di Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina il numero e le aree da rappresentare.

Art. 73

Doveri e compiti della Presidenza del CIOFS sono: a. far applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale; b. coordinare, animare e guidare l’OFS sul piano internazionale, per rendere operante l’interdipendenza e la reciprocità dell’OFS ai vari livelli di Fraternità; c. intervenire con spirito di servizio, secondo le circostanze, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell’OFS, informando il Consiglio nazionale interessato e il Capitolo generale successivo; d. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra l’OFS e le altre componenti della Famiglia Francescana; e. organizzare, a norma dello Statuto internazionale, delle riunioni o assemblee per promuovere la vita e l’apostolato dell’OFS a livello internazionale; f. collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che sostengono gli stessi valori; g. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere le proprie finalità.

Art. 74

1. Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS, spetta al Ministro generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale e della Presidenza, che informerà del suo operato.

2. Il Ministro generale, inoltre, ha il compito di: a. convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo il proprio Statuto; b. convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le riunioni del Capitolo generale; c. essere segno visibile ed effettivo della comunione e della reciprocità vitale tra l’OFS e i Ministri generali del Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta l’OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti generali; d. rappresentare l’OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità internazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale; e. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali personalmente o mediante un delegato; f. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali personalmente o tramite un delegato; g. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR; h. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza; i. firmare i documenti ufficiali della Fraternità internazionale; l. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti patrimoniali propri della Fraternità internazionale; m. prima di ogni Capitolo generale, far verificare la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale da un contabile qualificato, non coinvolto nella gestione economica e finanziaria della Presidenza.

Art. 75

I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto internazionale.


Capitolo III Titolo IV

Titolo IV

Elezione agli Uffici e Cessazione

Elezioni

Art. 76

1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa [Cfr. Cann. 164, ss] e delle Costituzioni. La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l’ora della elezione.

2. L’Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l’elezione. Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro. Sia presente l’Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR. Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS.

3. Il Presidente del Capitolo e l’Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.

4. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori.

Art. 77

1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.

2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù Francescana, se sono professi. Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell’ambito corrispondente.

3. Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi uffici.

4. Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.

Art. 78

1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.

2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.

3. Per l’elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.

4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l’incarico, conferma l’elezione secondo il Rituale [Cfr. Rituale dell’OFS, Pars II: Cap. II].

Art. 79

1. Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all’ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.

2. Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.

3. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.

4. Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.

5. Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.

Art. 80

Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.

Uffici vacanti

Art. 81

1. Quando l’ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinunzia o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l’ufficio fino al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.

2. Vacante l’ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo elettivo.

3. Vacante l’ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.

Uffici incompatibili

Art. 82

Sono incompatibili: a. l’ufficio di Ministro di due livelli diversi; b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.

Rinunzia all’ufficio

Art. 83

1. La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso. La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L’accettazione della rinunzia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

2. La rinunzia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l’accettazione della rinunzia.

Rimozione

Art. 84

1. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.

2. Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo fraterno con l’interessato, può, mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.

3. La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l’interessato.

4. Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni [Cfr. Can. 1736,2].

5. La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.

6. Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita pastorale. Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l’eventuale rimozione del Consiglio o dei Responsabili interessati.


Capitolo III Titolo V

Titolo V

L’Assistenza Spirituale e Pastorale dell’OFS

Art. 85

1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l’OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR [Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del I Ordine Francescano e del TOR appare in forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà della Chiesa all’assistenza spirituale e pastorale dell’OFS. Cfr. Costituzioni OFM 60; Id. OFMConv 116; Id. OFMCap 95; Id. TOR 157; Regola del Terz’Ordine del papa Leone XIII 3,3; Regola approvata da Paolo VI, 26.].

2. La cura spirituale e pastorale dell’OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta «l’altius moderamen» di cui al can. 303. «L’altius moderamen» mira a garantire la fedeltà dell’OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l’unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.

Art. 86

1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all’OFS mediante: – l’erezione delle Fraternità locali; – la visita pastorale; – l’assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli. Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.

2. Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l’animazione delle Fraternità ai vari livelli.

Art. 87

l. Per tutto ciò che riguarda l’insieme dell’OFS «l’altius moderamen» deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.

2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR: – curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l’approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede; – visitare la Presidenza del CIOFS; – confermare l’elezione della Presidenza del CIOFS.

3. Ciascun Ministro generale, nell’ambito del proprio Ordine, cura l’interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all’OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell’OFS.

Art. 88

l. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell’ambito della propria giurisdizione, assicurano l’assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l’interessamento dei propri religiosi all’OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell’assistenza spirituale.

2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione: a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l’assistenza spirituale; b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria giurisdizione; c. tenersi informati sull’assistenza spirituale prestata all’OFS.

3. I Superiori maggiori sono responsabili per l’assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.

4. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l’assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.

5. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell’OFS.

Art. 89

1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell’OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l’assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.

2. L’Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell’OFS.

3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell’affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comu-nione tra il suo Ordine e l’OFS, l’Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.

4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell’assistenza spirituale a: a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani; b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo servizio, appartenenti all’OFS; c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.

5. L’autorizzazione previa del Superiore o dell’Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell’assistenza spirituale.

Art. 90

1. È compito precipuo dell’Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.

2. L’Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l’assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.

3. In particolare: a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l’assistenza spirituale all’OFS nel suo insieme; b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l’assistenza spirituale all’OFS in tutto il territorio della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente; c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l’assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente; d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al suo Consiglio.

Art. 91

1. Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.

2. In particolare: a. la Presidenza del CIOFS chiede l’Assistente generale al rispettivo Ministro generale; b. il Consiglio nazionale chiede l’Assistente nazionale al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità nazionale; c. il Consiglio regionale chiede l’Assistente al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità regionale; d. il Consiglio locale chiede l’Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione che ha la responsabilità per l’assistenza.

3. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l’Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello Statuto per l’assistenza spirituale e pastorale all’Ordine Francescano Secolare.


Capitolo III Titolo VI

Titolo VI

La Visita Fraterna e la Visita Pastorale

Art. 92

1. (Reg. 26) Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell’unità dell’Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.

2. Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio: a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali; b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali; c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri generali.

3. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti spirituali, rispettivamente competenti.

Art. 93

1. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l’osservanza della Regola e delle Costituzioni, l’inserimento delle Fraternità nell’Ordine e nella Chiesa.

2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l’oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all’elezione del Consiglio e all’amministrazione dei beni. Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell’apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita.

3. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s’incontrerà con l’intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovesse riscontrare.

4. I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di loro.

5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello più elevato.

La visita fraterna

Art. 94

1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell’interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione [Cfr. CCGG 51,1c; 63,2g; 67,2g].

2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione: – alla validità della formazione, iniziale e permanente; – ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana; – all’osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli; – alla presenza nella Chiesa particolare.

3. Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l’eventuale condizione di persona giuridica nell’ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Nell’assenza della verifica dovuta sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato. Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.

4. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi. Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinunzia e rimozione dagli uffici [Cfr. CCGG 83; 84].

5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.

La visita pastorale

Art. 95

1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa [Cfr. Can. 305,1] e serve a garantire e promuovere l’osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell’OFS.

2. Il Visitatore, verificata l’erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all’edificazione della Chiesa.

3. Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità dell’assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.

4. Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.


Capitolo III Titolo VII

Titolo VII

La Gioventù Francescana

Art. 96

1. L’OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da san Francesco d’Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.

2. La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l’OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità l’esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di san Francesco d’Assisi, approfondendo la propria vocazione nell’ambito dell’Ordine Francescano Secolare.

3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell’OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.

4. I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all’OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell’OFS.

5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi. Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell’OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS.

6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.

Art. 97

1. Le Fraternità dell’OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile francescana. Curino la vitalità e l’espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.

2. Le Fraternità dell’OFS s’impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l’Assistente spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.

3. Per promuovere una stretta comunione con l’OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra. siano giovani francescani secolari professi.

4. Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente Consiglio dell’OFS; un rappresentante dell’OFS, designato dal proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell’OFS solo se è francescano secolare professo.

5. I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell’OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare e le competenze.


Capitolo III Titolo VIII

Titolo VIII

In Comunione con la Famiglia Francescana e con la Chiesa

Art. 98

1. (Reg. 1) I francescani secolari cerchino di vivere in « comunione vitale reciproca » con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz’Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell’emarginazione e servire la causa della pace.

2. Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le opere d’apostolato.

Art. 99

1. (Reg. 6) Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, «uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi», cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio [Lumen Gentium 12]. Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.

2. L’OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l’approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.

Art. 100

1. La vocazione a « ricostruire » la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo [Christus Dominus 11; Ca. 369; cfr. 2Celano 10: FF 593; 1Celano 18: FF 350].

2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi [Cfr. Can 311]. In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.

3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d’amore. Siano in essa riconosciuti per il loro « essere » dal quale scaturisce la loro missione.

Art. 101

1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare [Cfr. Cann. 394; 756; 775, ss].

2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell’Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari [Cfr. Cann. 305; 392].

Art. 102

1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell’animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d’insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.

2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.

Art. 103

1. Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all’OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.

2. Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.


Decreto della Santa Sede

RITUALE DELL’OFS

La traduzione in lingua italiana è stata approvata dalla Congregazione per il Culto Divino, il 5 agosto 1985

+ Virgilio Noè

Arciv. Tit. di Voncaria

Segretario


SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI E DEL CULTO DIVINO

Prot. n. CD 1613/83

Famiglie Francescane dell’Ordine Francescano Secolare


Su richiesta del Rev.mo Padre Giuseppe Angulo, Ministro Generale del Terz’Ordine Regolare di san Francesco, a nome del Consiglio Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare, con la lettera del 5 ottobre 1983, in virtù delle facoltà date dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II a questa Sacra Congregazione, volentieri approviamo e confermiamo il testo del Rituale dell’Ordine Francescano Secolare, redatto in lingua latina e annesso a questo Decreto.

Nella stampa del testo si faccia menzione dell’approvazione data dalla Sede Apostolica. Inoltre dello stesso stampato siano trasmessi due esemplari a questa Sacra Congregazione.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla sede della Sacra Congregazione dei Sacramenti e del Culto Divino, il 9 marzo 1984, nell’anno giubilare della Redenzione.

GIUSEPPE CARD. CASORIA

Prefetto

+ Virgilio Noè

Arciv. Tit. di Voncaria

Segretario


Parte I: Professione note preliminari

Parte I

ORDINE DELLA PROFESSIONE

NOTE PRELIMINARI

I. Natura della professione nell’OFS

1. Molti uomini e donne, sposati e non sposati, e molti sacerdoti diocesani, chiamati da Dio a percorrere la via della vita di perfezione evangelica, seguendo l’esempio e la norma di Francesco d’Assisi, e per partecipare al suo carisma e renderlo presente nel mondo, promettono di mettersi al seguito di Gesù Cristo e di vivere l’Evangelo in Fraternità, abbracciando l’Ordine Francescano Secolare. In tal modo l’inestimabile dono del Battesimo in loro si manifesta e in maniera sempre più piena e fruttuosa si attua.

2. La Chiesa ha sempre avuto in grande stima questa forma di vita, che lo Spirito Santo suscita per il bene della Chiesa e dell’umanità [Paolo VI, lettera apostolica Seraphicus Patriarcha, 24.6.1978, in AAS 70 (1978) p. 454] e per mezzo delle Regole approvate dai Sommi Pontefici Niccolò IV, Leone XIII e Paolo VI, ha curato che questo genere di vita sia debitamente adattato, nel corso dei tempi, alle esigenze e alle richieste della Chiesa stessa.

3. I Francescani Secolari, raccolti in Fraternità e in unione di spirito con tutto il popolo di Dio, celebrano il mistero della salvezza a noi rivelato e comunicato in Cristo, con preghiere e rendimento di grazie e rinnovando le loro promesse di vita nuova.

II. Natura normativa del rituale e suo adattamento

4. La Costituzione Sacrosanctum Concilium asserisce: “Conservata l’essenziale unità del Rito Romano, si lasci posto alle legittime varietà e adattamenti ai differenti gruppi, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni” [Sacrosanctum Concilium 38]. Secondo tale criterio le Fraternità Secolari Francescane che si trovano in tutto il mondo, consapevoli della particolare esperienza del valore salvifico, vogliono estendere e condurre a termine il mistero del Verbo incarnato, salvatore di tutti gli uomini, in un determinato popolo e in una certa cultura.

5. I riti e le preghiere proposti in queste celebrazioni, siano ispirati alla tradizione della Fraternità Francescana Secolare e ai Rituali, in vigore presso le varie nazioni in sperimento, e devono adattarsi alla mentalità e alle differenti situazioni delle Fraternità sparse in tante parti del mondo.

6. Spetta specialmente ai Consigli Nazionali l’attuazione di questo lavoro di adattamento.

I riti che sono riportati per l’Ammissione e la Professione, devono considerarsi come normativi, per quanto riguarda gli elementi essenziali, che come tali sono indicati in ogni singolo rito.

7. Il Rituale OFS presso qualsiasi nazione e in ogni contesto culturale deve convenientemente manifestare il dono dello Spirito e il proposito di Vita Evangelica proprio dell’Ordine Francescano Secolare.

Ciò implica da una parte l’assimilazione degli elementi culturali validi di ogni regione, ma d’altra parte esige fedeltà alla vocazione francescana secolare e alla sua cattolicità, cioè all’unità di tutte le Fraternità e di queste con la Chiesa.

III. Riti che accompagnano i diversi stadi della vita nell’OFS

8. I gradi con i quali, dopo il congruo tempo di tirocinio e di preparazione, i Candidati sono incorporati all’Ordine Francescano Secolare sono: il tempo di formazione, almeno di un anno, e la Professione della Regola cioè il proposito di Vita Evangelica. Ad essi si aggiunge la Rinnovazione della Professione [RegOFS 23].

A questo cammino graduato è obbligata tutta la Fraternità.

9. La Chiesa, mediante il Sacerdote e il Ministro, che rappresenta la Fraternità, accetta la Promessa e la Professione di quelli che chiedono di osservare la vita e la Regola dell’Ordine Francescano Secolare. Con la sua pubblica preghiera la Chiesa impetra loro gli aiuti e la grazia di Dio; su di loro impartisce la sua benedizione e associa la loro Promessa o Professione al Sacrificio Eucaristico.

Rito di Iniziazione

10. Il Rito dell’Iniziazione, che precede il tempo della formazione, deve essere semplice e modesto. È conveniente che l’Ammissione o Ingresso abbia luogo durante la celebrazione della Parola di Dio e nell’ambiente della Fraternità.

11. Gli elementi che il Candidato deve rendere pubblici in maniera chiara ed evidente sono: a) la domanda in cui esprime la volontà di fare l’esperienza di Vita Evangelica secondo la forma di Francesco d’Assisi; b) la mentalità e la disposizione a vivere la Promessa e questa forma di vita con l’aiuto della Fraternità, in comunione e in sintonia con tutta la Famiglia francescana.

12. A questo Rito partecipano: a) i Candidati; b) il Sacerdote, l’Assistente Spirituale dell’OFS o il superiore della Fraternità religiosa francescana, alla quale la Fraternità secolare è particolarmente collegata. In caso di necessità può essere delegato un altro Sacerdote. A lui compete di presiedere il Rito liturgico; c) il Ministro della Fraternità, il quale riceve i nuovi membri in nome del Consiglio della Fraternità. Durante la celebrazione deve avere un posto conveniente per esplicare il suo ufficio; d) tutta la Fraternità. Se, per giusti motivi, il Rito dell’Iniziazione si celebra senza la presenza del Sacerdote, il Ministro presiede alla celebrazione e accetta i Candidati al tempo di formazione. Potrà precedere o seguire il Rito dell’Iniziazione un atto sociale fraterno di saluto all’indirizzo dei nuovi venuti con espressione di gioia e attestato di Fraternità.

Rito della Promessa di Vita Evangelica o Professione

13. La Professione, dal momento che di sua natura è un fatto pubblico ed ecclesiale, si deve celebrare alla presenza della Fraternità. È conveniente che la Professione avvenga durante la celebrazione Eucaristica o almeno di una appropriata Liturgia della Parola.

14. La natura della Promessa di Vita Evangelica è questa:

a) rinnovazione della consacrazione e delle Promesse Battesimali e della Cresima. Ciò significa: consacrazione a Dio, nel suo popolo, con tutte le conseguenze derivanti da essa a riguardo della vita di unione con Dio e dell’adesione al suo piano salvifico, mediante la consacrazione, che si vive nel mondo;

b) volontà di vivere il Vangelo alla maniera di san Francesco d’Assisi;

c) incorporazione nell’Ordine Francescano Secolare, il quale è la concorde unione di tutti i fratelli e le sorelle, che promettono di vivere il Vangelo alla maniera di san Francesco d’Assisi, rimanendo nella loro vocazione secolare;

d) volontà di vivere nel mondo e per il mondo. Sotto questo aspetto la Professione vuole essere un fermento evangelico e un proposito di collaborazione alla costruzione di un mondo più fraterno. I sacerdoti diocesani con la Professione confermano gli impegni e le promesse della propria specifica vocazione presbiterale;

e) volontà di vivere il Vangelo per tutta la vita. Questa dimensione è l’espressione di generosità, legata a segreti intimi, così pure accettazione della sorte incerta delle decisioni, indissociabili da qualsiasi scelta umana durevole e importante;

f) fiducia del Candidato, che poggia sull’aiuto della Regola OFS e della Fraternità. Infatti il Candidato si sentirà guidato e aiutato dalla Regola approvata dalla Chiesa e proverà la gioia di partecipare al cammino della Vita Evangelica con molti fratelli dai quali può ricevere ma ai quali può anche dare qualcosa. Incorporato nella Fraternità locale, che è una cellula della Chiesa, egli apporterà il suo contributo al rinnovamento di tutta la Chiesa.

15. Gli elementi di cui si è detto sopra, devono fondersi insieme in un’unica formula di Professione, ma possono essere espressi in forma di dialogo. Alcuni di questi concetti fondamentali, come il servizio reso a Dio e alla Chiesa, possono non essere espressi esplicitamente nella formula della Professione, dal momento che costantemente, per tutta la celebrazione, sono ripetuti oppure si suppongono sempre in atto come quello della Promessa di Vita Evangelica.

16. La Promessa di Vita Evangelica è ricevuta dal Ministro in nome della Chiesa e della Fraternità. Al Rito presiede il Sacerdote come testimone della Chiesa e dell’Ordine.

17. In circostanze eccezionali, e ciò lo consigli o lo imponga la mancanza di Sacerdoti, il Candidato emette la sua Professione davanti alla Fraternità; il Ministro della Fraternità presiede alla celebrazione della Parola (o un altro fratello se le circostanze lo esigano). La Professione la riceve il Ministro e i membri professi della Fraternità faranno da testimoni.

Rito della Rinnovazione annuale della Promessa di Vita Evangelica o Professione

18. La Professione o Promessa definitiva può essere preceduta e preparata dalla Promessa temporanea, da rinnovarsi ogni anno, ma non prorogabile oltre i tre anni, essendo preparazione alla Promessa definitiva.

19. Questa scelta è proposta per ragioni pedagogiche, cioè in funzione alla conveniente e graduale formazione e all’ingresso dei soci nella Fraternità secolare; perciò la Rinnovazione va fatta con l’intento richiesto dalla preparazione pedagogica.

20. Il Rito della Rinnovazione annuale si può compiere nella celebrazione della Parola di Dio e con una formula semplicissima.

Le letture e tutto il Rito si dispongano nel modo più conveniente. Se, poi, si compie durante una celebrazione liturgica, il Celebrante tenga una breve Omelia.


Parte I: Iniziazione

I


Rito della Iniziazione nell’Ordine Francescano Secolare

1. Il Rito, che precede il tempo della formazione, inizia con un canto appropriato.

2. Il Rito sia semplice e si svolga nell’ambiente della Fraternità (cf. Note preliminari, n. 12).

DESCRIZIONE DEL RITO

3. Conviene che il Rito della Iniziazione si svolga in una celebrazione della Parola di Dio appropriata.

Riti iniziali

4. Il Rito inizia con il segno della croce e alcune parole di saluto da parte del Sacerdote che presiede.

5. Un confratello, o lo stesso Sacerdote, rivolge un avvertimento con queste o simili parole:

Il Signore che ci ha chiamati alla forma di Vita Evangelica, che lui stesso manifestò a Francesco d’Assisi, da vivere in Fraternità, oggi ci riunisce insieme, perché accogliamo quelli che, spinti dallo Spirito Santo, hanno domandato di entrare nell’Ordine Francescano Secolare e desiderano iniziare il tempo della loro formazione, che raggiungerà la sua meta nella Professione o Promessa di Vita Evangelica.

Ora rinnoviamo la nostra fede nello Spirito Santo e invochiamolo, affinché ci conceda la grazia di promuovere un’appropriata formazione di questi fratelli e ne accompagni, con la sua grazia, il raggiungimento.

6. Terminata l’esortazione, il Sacerdote dice:

Preghiamo.

Signore Dio, tu hai mandato a noi il tuo Figlio Gesù Cristo perché fosse a noi via, verità e vita; a questi fratelli che chiedono di essere ammessi nell’Ordine Francescano Secolare e a tutti noi concedi che ci applichiamo attentamente al messaggio evangelico e siamo docili nel custodirlo. Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

Sacra celebrazione della Parola di Dio

7. Prima della lettura della Parola di Dio, si legge la seguente esortazione del Serafico Padre.

Ascoltiamo la Parola di Dio con lo spirito del beato Padre Francesco, che così ci esorta: “Vi chiedo e supplico nella carità, che è Dio, perché queste profumate parole di nostro Signore Gesù Cristo, voi dobbiate accogliere con umiltà e carità e generosamente metterle in pratica e perfettamente custodirle”.

8. Prima Lettura: Rm 6, 3-11: “Camminiamo in novità di vita”.

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato.

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo resuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.

Parola di Dio.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio!

9. Salmo responsoriale

Rit. Questa è la generazione di coloro che cercano il Signore.

1. Del Signore è la terra e quanto contiene, *

l’universo e i suoi abitanti.

È lui che l’ha fondata sui mari, *

e sui fiumi l’ha stabilita. Rit.

2. Chi salirà il monte del Signore, *

chi starà nel suo luogo santo?

Chi ha mani innocenti e cuore puro,

chi non pronunzia menzogna, *

chi non giura a danno del suo prossimo. Rit.

3. Otterrà benedizione dal Signore. *

Giustizia da Dio sua salvezza.

Ecco la generazione che lo cerca, *

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

4. Sollevate, porte, i vostri frontali,

alzatevi, porte antiche, *

ed entri il re della gloria.

Chi è questo re della gloria?

Il Signore forte e potente, *

il Signore potente in battaglia. Rit.

5. Sollevate, porte, i vostri frontali,

alzatevi, porte antiche, *

ed entri il re della gloria.

Chi è questo re della gloria?

Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Rit.

10. Seconda Lettura: Mc 1, 12-15: “Convertitevi e credete al Vangelo”.

✠ Lettura del Santo Vangelo secondo Marco

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».

Parola del Signore.

Tutti: Lode a te, o Cristo!

11. Il Celebrante tiene una breve Omelia. In maniera confacente alla circostanza, egli può invitare i fratelli a partecipare alla riflessione sul Vangelo.

Rito dell’Ammissione

12. Un candidato a nome di tutti (o tutti insieme) esprime il desiderio di entrare nell’Ordine Francescano Secolare. Il Ministro, in nome della Fraternità, riceve la loro domanda. Tutto si può svolgere in forma di dialogo con queste o simili parole.

Ministro:

Si facciano avanti coloro che chiedono di entrare nella nostra Fraternità, N.N.

Candidati:

Fratelli, noi qui presenti, chiediamo di entrare in questa Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare per vivere con più intenso impegno e diligenza la grazia della consacrazione battesimale e per seguire Gesù Cristo secondo l’insegnamento e l’esempio di san Francesco d’Assisi. Così, nel nostro stato di vita, facciamo la promessa di servire alla gloria di Dio e al compimento del suo comandamento di amore per gli uomini.

Ministro:

La Fraternità accoglie la vostra domanda con grande gioia; io vi ricevo perché voi incominciate il tempo della vostra formazione ed esperienza.

Sacerdote Celebrante:

La Chiesa e la Famiglia francescana accolgono e confermano questa vostra volontà. Il Signore vi conceda la perseveranza in questo vostro proposito, affinché nel mondo voi siate fermento di vita evangelica.

Tutti: Amen. Rendiamo grazie a Dio.

Questa acclamazione può essere sostituita, secondo l’uso dei luoghi, da un canto o da un idoneo gesto approvato.

Consegna del Vangelo e della Regola

13. Il Ministro o il Celebrante, secondo l’uso del luogo, consegna a ciascuno il Vangelo e la Regola dell’OFS, dicendo:

Fratello, la Regola e la vita dei Francescani Secolari è questa: osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, seguendo gli esempi di san Francesco d’Assisi. Fa’ che Cristo resti il centro e l’ispiratore della tua vita verso Dio e verso gli uomini.

14. Secondo l’uso del luogo, il Ministro può dare a ciascuno il distintivo proprio dell’Ordine (il Tau o altro).

15. Segue la preghiera universale o dei fedeli e il Padre Nostro.

16. Il Ministro, infine, si rivolge ai nuovi membri della Fraternità con queste o altre simili parole:

Fratelli, la Fraternità si affianca con grande gioia al vostro cammino con l’amicizia, con la preghiera, con la testimonianza della vita per essere a voi di aiuto. E voi accrescete la nostra Fraternità di numero e di virtù con la vostra presenza e con la vostra comunione. Siate i benvenuti.

17. I fratelli si scambiano reciprocamente il segno della pace. Intanto si esegue un canto appropriato.

Benedizione

18. Il Rito si conclude con la benedizione del Serafico Padre nostro Francesco:

Il Signore vi benedica e vi custodisca.

R/Amen.

Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.

R/Amen.

Rivolga il suo volto a voi e vi dia pace.

R/Amen.

Il Signore vi benedica + Padre e Figlio e Spirito Santo.

R/Amen.


Parte I: Professione

II


RITO DELLA PROMESSA DI VITA EVANGELICA O PROFESSIONE

(da celebrarsi durante la Messa)

19. Il Rito, che è descritto in questo capitolo, si svolge durante la Messa.

20. Si dice la Messa corrispondente alla liturgia del giorno; secondo le rubriche, la Messa votiva di san Francesco o di san Lodovico o di santa Elisabetta d’Ungheria. Per quanto riguarda le esortazioni, si tengano presenti il testo del capitolo II della Regola e i testi biblici sui quali poggia la norma di vita dell’OFS.

21. Il Ministro della Fraternità riceve la Professione in una sede ben preparata; nel presbiterio gli scanni per i Candidati alla Professione siano disposti in modo che tutta la celebrazione liturgica possa essere seguita dai fedeli senza difficoltà.

22. Siano preparate tutte le cose necessarie per la celebrazione eucaristica e per il Rito della Professione.

Rito di ingresso

23. Quando il popolo e la comunità dei fratelli sono già al loro posto e tutto è disposto con ordine, mentre il Sacerdote va all’altare, si canta l’introito della Messa. Coloro che devono professare si dispongono nei posti loro assegnati. Allora inizia la Messa.

24. Dopo il saluto del Celebrante un confratello dell’OFS oppure lo stesso Celebrante rivolge una ammonizione con queste o simili parole.

Ci siamo raccolti in fraternità per partecipare al sacrificio eucaristico. Durante questa celebrazione eucaristica emetteranno la Professione di Vita Evangelica nell’Ordine Francescano Secolare i fratelli N.N. Nel rendimento di grazie al Padre per Cristo, oggi si aggiunge una nuova motivazione di gratitudine: il dono cioè che egli fa a questi fratelli chiamandoli a vivere nel mondo lo spirito delle beatitudini evangeliche, e il dono che fa a noi associando nuovi membri alla nostra Fraternità. Chiamati alla sequela di Cristo, il quale offrì se stesso al Padre, ostia vivente per la vita del mondo, siamo insistentemente invitati, in modo particolare oggi, a unire la nostra offerta all’offerta di Cristo.

25. La Messa procede nel modo solito. L’atto penitenziale, però, può essere svolto con maggiore ampiezza, in maniera che esprima meglio lo spirito di penitenti.

Liturgia della Parola

26. Nella liturgia della Parola tutto si svolge nel modo solito, eccetto:

a) le letture si possono prendere o dalla Messa del giorno o dai testi proposti in appendice;

b) il Credo può essere omesso.

Promessa di Vita Evangelica o Professione

Domanda

27. Letto il Vangelo, il Celebrante e il popolo siedono, i Candidati alla Professione invece restano in piedi. Allora il Ministro della Fraternità invita i fratelli che devono professare perché si presentino ed esprimano la loro volontà pubblicamente.

I Candidati possono dichiarare la loro volontà singolarmente, oppure uno lo fa a nome di tutti. In questo caso la domanda può essere fatta più o meno come segue:

Chiediamo di essere ammessi a professare la Regola dell’Ordine Francescano Secolare. L’esperienza del tempo della formazione ci ha confermati nella persuasione che il Signore ci chiama a vivere il Vangelo, seguendo l’esempio di san Francesco d’Assisi.

Ministro:

La Fraternità accoglie la vostra richiesta e si associa alla vostra preghiera, affinché lo Spirito Santo porti a compimento l’opera da lui incominciata.

Omelia

28. I Candidati alla Professione siedono ed ha luogo l’Omelia, nella quale vengono opportunamente illustrate le letture bibliche e gli aspetti teologici della Promessa di Vita Evangelica.

Interrogazioni

29. Terminato il discorso, i Candidati si alzano in piedi. Il Celebrante li interroga con queste o simili parole.

Celebrante:

Fratelli dilettissimi, davanti alla Fraternità qui radunata insieme ad altri fratelli in Cristo, volete abbracciare quella forma evangelica, che si ispira agli esempi e agli insegnamenti di Francesco d’Assisi e che è esposta nella Regola dell’Ordine Francescano Secolare?

I Candidati alla Professione insieme rispondono: Voglio.

Celebrante:

Chiamati a dar testimonianza del Regno di Dio e ad edificare un mondo più fraterno ed evangelico con gli uomini di buona volontà, volete essere fedeli a questa vocazione e avere lo spirito di servizio proprio dei Francescani Secolari?

Candidati: Voglio.

Celebrante:

Fatti membri del popolo di Dio con il Battesimo, irrobustiti nella Cresima con un nuovo dono dello Spirito, affinché siate testimoni di Cristo con la vita e con le parole, volete legarvi più strettamente alla Chiesa e collaborare al suo perenne rinnovamento e alla sua missione tra gli uomini?

Candidati: Voglio.

Ministro della Fraternità:

La Fraternità locale è un segno visibile della Chiesa, che è comunità di fede e di amore. Voi promettete di collaborare con tutti i fratelli perché la vita di Fraternità sia un genuino cenacolo ecclesiale e una viva comunità francescana.

Invocazioni della grazia divina

30. Il Celebrante implora l’aiuto divino, dicendo:

Preghiamo.

Tutti, per qualche istante, pregano in silenzio.

Quindi:

Volgi, Signore, il tuo sguardo su questi tuoi servi, e infondi nei loro cuori lo Spirito del tuo amore, affinché possano con la tua grazia custodire il proposito di Vita Evangelica. Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

Professione o Promessa di Vita Evangelica

31. Finita la preghiera, due fratelli già professi, in piedi, accanto al Ministro della Fraternità, assolvono il compito di testimoni qualificati. I singoli Candidati si avvicinano al Ministro e davanti a lui leggono la formula della Professione:

Io, N.N.,

poiché il Signore mi ha dato questa grazia,

rinnovo le mie Promesse Battesimali e mi consacro al servizio del suo Regno.

Perciò prometto di vivere nel mio stato secolare

(o nel mio stato di Sacerdote diocesano)

per tutto il tempo della mia vita (o per un anno)

il Vangelo di Gesù Cristo nell’Ordine Francescano Secolare,

osservandone la Regola.

La grazia dello Spirito Santo,

l’intercessione della beata Maria Vergine e di san Francesco

e la fraterna comunione

mi siano sempre d’aiuto,

affinché raggiunga la perfezione della carità cristiana.

32. Terminata la lettura della formula, il Ministro della Fraternità soggiunge:

Rendiamo grazie e Dio. Come Ministro ti ricevo in questa Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare. La tua incorporazione in essa è motivo di gioia e di speranza per tutti i fratelli.

33. Emessa la Professione da tutti i Candidati e accettata dal Ministro, il Celebrante si rivolge ad essi con queste o altre simili parole:

Confermo le vostre promesse nel nome della Chiesa. Lo stesso Serafico Padre vi esorta con le parole del Testamento: “Se osserverete queste cose, sulla terra siate ripieni della benedizione del Figlio suo diletto, con il santissimo Spirito Paraclito e tutte le potenze del cielo e di tutti i santi”.

34. Se la tradizione o la cultura locale lo richiede, può a questo punto aver luogo la consegna dei distintivi dell’Ordine Francescano Secolare.

Conclusione del Rito di Professione o Promessa di Vita Evangelica

35. Terminato tutto, i fratelli presenti manifestino la loro letizia con un conveniente segno di pace e di benevolenza. Nel frattempo si esegue un canto adatto al momento.

36. Il Rito si conclude con la preghiera universale o dei fedeli.

Liturgia eucaristica

37. Mentre si esegue il canto all’offertorio, alcuni fratelli neoprofessi opportunamente offrono il pane, il vino e l’acqua per il sacrificio eucaristico.

38. Alla comunione l’Eucarestia si può ricevere sotto le due specie.

39. Alla fine della Messa si può impartire la benedizione solenne “durante l’anno”, posta al primo luogo del Messale Romano rinnovato, cioè quella del S.P.N. Francesco, come è alla fine del capitolo I (n. 18).


Parte I: Rinnovazione annuale della professione

III


RINNOVAZIONE ANNUALE DELLA PROFESSIONE

40. Per la Rinnovazione della Professione o Promessa di Vita Evangelica, è necessario che siano presenti il Ministro della Fraternità e due testimoni. Per quanto è possibile, a questo Rito di Rinnovazione intervenga la Fraternità.

41. Il Rito si svolga in una celebrazione liturgica ma in maniera semplicissima (cf. Note preliminari n. 20).

42. Se il Rito si svolge in una Liturgia della Parola, le letture possono essere scelte tra quelle indicate nell’appendice, nn. 1-24.

Ammonizione da premettere al Rito di Rinnovazione

43. Prima di procedere alla Rinnovazione della Professione, il Celebrante si rivolge ai presenti con queste o simili parole:

Celebrante:

Spinti dalla forza del Vangelo, noi sperimentiamo la vocazione a sempre incominciare nuovamente e ad effettuare una continua conversione interiore per conformarci a Cristo e con lui dedicarci al servizio del Padre e dei fratelli.

In questo cammino di continua conversione, la perseveranza è dono di Dio. Perciò, fratelli, supplichiamo Dio, affinché, avanzando nella mutua carità, siamo fedeli fino alla fine.

All’ammonizione del Celebrante tutti soggiungono:

Guarda, Signore, con benevolenza coloro che tu hai chiamato alla santità della Vita Evangelica nella Fraternità Francescana Secolare.

Concedi ad essi la grazia di condurre a termine la Promessa di Vita Evangelica, che hanno abbracciato con generosità e coraggio.

Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen

Rinnovazione della Promessa

44. Coloro che rinnovano la Promessa di Vita Evangelica, possono usare la formula al n. 31 oppure la seguente:

Io, N.N.,

rinnovo per un anno

la Promessa di osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo,

seguendo l’esempio di san Francesco d’Assisi,

secondo la Regola dell’Ordine Francescano Secolare.

Quindi, il Celebrante, con le stesse parole di san Francesco, soggiunge:

Se osserverete queste cose, siate ripieni della benedizione del Padre celeste e del Figlio suo diletto Gesù Cristo, con il santissimo Spirito Paraclito e tutte le potenze del cielo e tutti i santi.

Tutti: Amen.

Accettazione della Rinnovazione della Promessa

45. Finita la formula, il Ministro della Fraternità dice:

Come Ministro della Fraternità, ricevo la Rinnovazione della vostra Professione. Tutti i fratelli si uniscono a voi nel rendere grazie a Dio per questo dono.

Conclusione del Rito

46. Il Rito termina con la preghiera universale o dei fedeli, che si conclude con la recita del Padre Nostro e della seguente orazione:

Esaudisci, Signore, la nostra preghiera, e concedi che questi fratelli, i quali vivono la loro quotidiana esperienza nel servizio della comunità umana, trasportino nelle realtà terrene l’autentico spirito del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.


Parte I: Anniversario di professione

IV


NELL’ANNIVERSARIO DELLA PROFESSIONE

47. È uso lodevole celebrare il 25° e il 50° anniversario della Professione. Se ciò avviene durante la celebrazione eucaristica, si dice la Messa rispondente alla liturgia del giorno con le orazioni, secondo le rubriche “Per azioni di grazie”. Si possono anche prendere le Messe suggerite al n. 20.

Ammonizione dopo l’Omelia

48. Dopo l’Omelia il Ministro della Fraternità o uno dei fratelli presenti rivolge un’esortazione con queste o simili parole:

Celebriamo il 25° (o 50°) anniversario della Professione dei fratelli (o fratello, o sorella) N.N.

In questi anni essi si sono adoperati per rendere presente il carisma del nostro Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa e si sono impegnati a collaborare alla costruzione di un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di Dio.

Uniamoci dunque alla loro azione di grazie e al loro proposito di conversione continua.

Rinnovazione della Promessa

49. I fratelli, che celebrano il giubileo, rinnovano la Promessa con queste o altre simili espressioni:

Ti rendiamo grazie, Signore,

per la chiamata all’Ordine Francescano Secolare.

Ti chiediamo perdono

per tutte le nostre manchevolezze, fragilità e trasgressioni

contro la Promessa fatta di Vita Evangelica e contro la Regola.

Concedi benigno che proviamo il fervore e lo slancio del primo giorno,

quando siamo entrati a far parte della Fraternità.

Rinnoviamo ancora la nostra Promessa di Vita Evangelica,

secondo la Regola dell’Ordine Francescano Secolare

fino al termine dei nostri giorni.

Dacci pure di vivere sempre in concordia con i nostri fratelli

e di dare ai giovani la testimonianza di un sì grande dono da te ricevuto,

cioè della vocazione francescana,

affinché riusciamo ad essere testimoni e strumenti

della missione della Chiesa tra gli uomini

annunciando Cristo con la vita e con la parola. Amen.

50. Poi il Celebrante recita questa orazione:

Signore Dio nostro, Padre di tutti, ti rendiamo grazie per l’amore e la benevolenza, che hai dimostrato verso noi tuoi figli. Ti supplichiamo perciò che questi fratelli, con il tuo aiuto, portino a compimento la Promessa di Vita Evangelica da essi già emessa.

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

Conclusione del Rito

51. Il Rito si conclude con uno scambievole segno di congratulazione. Frattanto si canta il Cantico delle Creature di san Francesco o un altro canto adatto.


Parte II: Note preliminari

Parte II:

RIUNIONI DELLA FRATERNITÀ

NOTE PRELIMINARI

1. Nell’Ordine Francescano Secolare si hanno le riunioni della Fraternità locale e le riunioni dei Consigli regionali, nazionali e internazionali.

2. Gli scopi di queste riunioni sono indicati nella Regola, cioè: promuovere la carità fraterna tra i membri e la crescita della loro vita francescana ed ecclesiale; favorire una più perfetta comunione ecclesiale e francescana nella Fraternità [RegOFS 22.24].

3. Le riunioni sono di diverso genere: di preghiera, di lavoro programmatico o anche di fraterno trattenimento.

4. Nelle riunioni della Fraternità, ordinarie o secondo gli statuti, vi siano questi momenti:

a) conversazione fraterna;

b) tempo per l’ascolto compartecipato della Parola di Dio [RegOFS 5];

c) tempo per lo studio e il lavoro (secondo i casi);

d) celebrazione dell’Eucarestia o almeno una adatta Liturgia delle Ore.

Al riguardo si lascia molto spazio alle iniziative dei Consigli e dei fratelli.

5. Le preghiere che si propongono, in gran parte sono prese dagli scritti di san Francesco.


Parte II: Adunanze

I


PREGHIERE PER L’INIZIO E LA CONCLUSIONE DELLE ADUNANZE DEI FRATELLI

1. Le preghiere suggerite nei seguenti numeri hanno valore solo indicativo.

All’inizio dell’adunanza

2. Riuniti i fratelli nel luogo stabilito, prima di trattare le questioni, chi presiede può iniziare la preghiera comune come segue:

Presidente:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen.

Presidente:

Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue son le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione.

Tutti:

Lodate e benedite il mio Signore,

ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

Presidente:

Preghiamo.

Onnipotente, santissimo, altissimo sommo Dio, ogni bene, sommo bene, tutto bene, che solo sei buono; a te rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e ogni bene. Fiat. Fiat.

Tutti: Amen.

Oppure:

Preghiamo.

Sommo, glorioso Dio, illumina le tenebre del mio cuore e da’ a noi fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e conoscenza, Signore, affinché adempiamo la tua santa e autentica legge.

Tutti: Amen.

3. Può seguire una breve lettura tratta o dalla Sacra Scrittura (appendice, nn. 1-24) o dagli scritti di san Francesco (appendice, n. 25).

Al termine dell’adunanza

4. Se si crede opportuno, si dà spazio alla preghiera spontanea o alle intercessioni per le necessità generali della Chiesa e per le particolari della Fraternità. Quindi il presidente può usare la preghiera di san Francesco, come sotto, oppure un’altra a scelta.

Presidente:

Preghiamo.

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, quello che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre quello che a te piace, affinché, purificati nell’anima, illuminati interiormente e infiammati dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme0 del Figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, e a te, Altissimo, per sola tua grazia, giungere.

Tu, che nella Trinità perfetta e nella semplice Unità, vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen.

Oppure:

Preghiamo.

Benignissimo Dio, tu sei l’autore della pace e vuoi la carità; da’ a noi tuoi servi una vera unione con la tua volontà, affinché siamo capaci di superare ogni tentazione che possa turbare la nostra pace. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo.

Tutti: Amen.

5. Se è presente il Sacerdote, può dare la benedizione con la formula con la quale san Francesco benedisse frate Leone (cf. sopra, parte I, n. 18).


Parte II: Celebrazione del Capitolo

II


CELEBRAZIONE DEL CAPITOLO DELLA FRATERNITÀ

6. Dopo l’invocazione allo Spirito Santo e la lettura di un breve testo della Sacra Scrittura (appendice, nn. 1-24) o degli scritti di san Francesco (appendice, n. 25), il presidente recita questa orazione:

Onnipotente, santissimo, altissimo, sommo Dio, Padre santo e giusto, Signore re del cielo e della terra, ti rendiamo grazie per te stesso, perché per la tua santa volontà e per il tuo unico Figlio con lo Spirito Santo, hai creato tutte le cose spirituali e corporali, e noi, fatti a tua immagine, hai posto nel paradiso. Confidiamo in te e chiediamo la tua luce per eleggere coloro che possano dirigere la nostra Fraternità. Aiutaci, perché scegliamo quelli che con il loro esempio, le loro virtù e prudenti decisioni possano guidare la nostra Fraternità in modo che nella comunità viva il Vangelo di Gesù nello spirito di san Francesco.

Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo.

Tutti: Amen.

7. Segue l’elezione secondo le norme delle Costituzioni compiuta la quale, tutti attestano agli eletti la propria vocazione francescana e la disponibilità al servizio.

8. Terminato tutto, il Presidente dice ai neo-eletti:

Il Dio della speranza vi ricolmi di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rom 15, 13).

Tutti rispondono:

Sia lodato Dio nei secoli!

Il Presidente prosegue:

Preghiamo per coloro che sono stati eletti perché, mediante il loro servizio e la loro animazione, tutti possiamo vivere più profondamente la nostra fede, con maggiore fortezza rendere testimonianza di Cristo e impegnarci per la realizzazione del Regno di Dio.

Tutti recitano la preghiera seguente:

Padre benignissimo, concedi a tutti noi che, per lo zelo di questi fratelli che sono stati chiamati al servizio della nostra Fraternità, possiamo meglio conoscere te, comunicare a tutti la conoscenza di te e vivere più intensamente la forma di Vita Evangelica, che tu stesso hai ispirato a Francesco d’Assisi.

Per Cristo nostro Signore. Amen.


Parte II: Erezione canonica di una nuova fraternità

III

EREZIONE DI UNA NUOVA FRATERNITÀ

9. Il Rito, che è descritto in questo capitolo, si svolga in luogo adatto.

10. Presiede chi ha la facoltà di erigere la Fraternità.

Introduzione

11. Dopo il saluto iniziale e un breve discorso del presidente, si legge l’art. 22 della Regola OFS, come segue:

“La Fraternità locale ha bisogno di essere canonicamente eretta, e così diventa la cellula prima di tutto l’Ordine e un segno visibile della Chiesa, comunità di amore. Essa dovrà essere l’ambiente privilegiato per sviluppare il senso ecclesiale e la vocazione francescana, nonché per animare la vita apostolica dei suoi membri”.

12. Segue l’orazione, recitata dal presidente:

Preghiamo.

Concedi, Signore, a noi qui raccolti nel tuo nome, che sperimentiamo la presenza del Figlio tuo Gesù Cristo in mezzo a noi come veri fratelli; così che in san Francesco la nostra gioia sia piena. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo.

Tutti: Amen.

Lettura biblica

13. Un lettore legge un brano della Sacra Scrittura; si propone Rm 12, 4-13: Fratelli, come in un solo corpo…

Lettura e sottoscrizione del documento di erezione

14. Terminata la lettura, viene letto e sottoscritto il documento di erezione della nuova Fraternità. Quindi si fanno noti i nomi dei fratelli che la compongono, dei responsabili o del Consiglio della Fraternità.

15. Terminate queste formalità, opportunamente si legge il breve brano della Lettera di san Francesco A tutti i fedeli.

16. A questo punto possono essere dette alcune parole di circostanza o da chi ha eretto la Fraternità o da un responsabile regionale o nazionale.

Preghiera in comune e conclusione

17. Si può fare un’orazione comune a modo della preghiera dei fedeli, che sarà conclusa come segue:

Padre nostro, Dio Onnipotente, fonte di amore e di unità: concedi che la nuova Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare, riunita e animata dallo Spirito Santo, sia pronta all’ascolto della tua Parola e alla preghiera comunitaria. In essa tutti i fratelli possano trovare forza e ispirazione per creare un mondo più fraterno e portare a tutti gli uomini il messaggio di pace e di letizia. Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

18. Infine si esegue un canto alla Madonna, per esempio “Salve Regina”.


Appendice

Appendice

TESTI PER LA CELEBRAZIONE DELLA PROMESSA EVANGELICA

LETTURE BIBLICHE

Prima Lettura

1. Gal 6, 14-18: “Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo”.

Fratelli: Quanto a me invece non ci sia altro…

2. Ef 1, 3-10: “Ci predestinò ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo”.

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo…

3. Col 3, 9-17: “Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione”.

Fratelli: Non mentitevi gli uni gli altri…

4. 1 Pt 2, 9-17: “La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile”.

Fratelli: Voi siete la stirpe eletta…

5. Gc 2, 12-18: “Così anche la fede: se non ha le opere è morta in se stessa”.

Fratelli: Parlate e agite come persone…

6. 1 Cor 12, 4-11: “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune”.

Fratelli: Vi sono poi diversità di carismi…

Salmi Responsoriali

7. Sal 15, 1-2a e 5, 7-8.11

R/(5a): Il Signore è mia parte di eredità e mio calice.

8. Sal 97, 1-4

R/ Cantate al Signore con l’arpa, perché ha manifestato la sua salvezza.

9. Sal 132

R/ Amiamoci vicendevolmente, perché l’amore è da Dio.

10. Sal 36, 3-4.5-6.30-31

R/ La legge del Signore nel cuore del giusto.

11. Sal 24, 2-5.8-10

R/ Dirigimi, Signore, nella tua verità.

12. Sal 91, 2-3.6-7.13-14

R/ (6a): Come sono grandi le tue opere, Signore.

Alleluia e versetti prima del Vangelo

13. Fil 1, 21: Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno.

14. Mt 11, 25: Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.

15. Col 3, 14-15: Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori.

16. Cf Lc 10, 1.9: Andate; annunziate alle città: è vicino a voi il Regno di Dio, dice il Signore.

17. Gv 15, 8: In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

18. Sal 132, 1: Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!

Vangeli

19. Mt 5, 1-12: “Beati i poveri in spirito, i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace”.

In quel tempo: vedendo le folle Gesù…

20. Mt 11, 20-30: “Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”.

In quel tempo: Gesù si mise a rimproverare le città…

21. Mt 12, 46-50: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre”.

In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora…

22. Lc 10, 1-9: “Andate: ecco, io vi mando”.

In quel tempo, il Signore designò…

23. Gv 15, 1-8: “In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto”.

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vera vite…

24. Gv 17, 20-26: “Tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te”.

In quel tempo, pregando Gesù disse: Non prego…

LETTURE FRANCESCANE

25. Nelle riunioni della Fraternità, specialmente in quelle ordinarie e nella celebrazione del Capitolo, nel proporre ai fratelli temi di riflessione, è bene avere innanzi alla mente gli scritti di san Francesco, o altri scritti, tratti dalle Fonti Francescane.

Espressamente si indicano solamente: di san Francesco d’Assisi:

Esortazione ai fratelli e alle sorelle della penitenza;

Lettera a tutti i fedeli;

Regola non bollata, cc. 22 e 23;

Orazioni e Inni dall’Ufficio della Passione.

PREGHIERA LITURGICA DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DELL’OFS

26. Secondo la Regola (art. 8), i Francescani Secolari si associno alla preghiera liturgica in una delle forme proposte dalla Chiesa, rivivendo così i misteri della vita di Cristo.

27. Dette preghiere possono essere:

a) Le Lodi e i Vespri, recitati in comune o privatamente. Queste celebrazioni sono da preferire nelle adunanze della Fraternità.

b) Brevi e appropriate forme di Liturgia delle Ore della Chiesa locale.

c) Il Piccolo Ufficio della Beata Vergine Maria.

d) L’Ufficio della Passione di san Francesco d’Assisi.

e) La recita dell’Ufficio di Dodici Padre Nostro, arricchita da brevi brani biblici e adattata alla Liturgia delle Ore, specialmente perché in molte regioni vige ancora ed è una utile forma di preghiera in determinate circostanze.


Statuto OFS Italia approvato da presidenza CIOFS

PREMESSA

L’Ordine Francescano Secolare, di seguito chiamato OFS d’Italia, nei suoi inizi detto Ordine dei Fratelli e Sorelle della Penitenza e successivamente Terz’Ordine Francescano, nasce dal cuore di san Francesco d’Assisi nel secolo XIII e si riconosce erede e continuatore della dimensione laicale del suo Fondatore. Il presente Statuto rappresenta lo strumento integrativo al diritto proprio, costituito dalla Regola, dalle Costituzioni Generali e dal Rituale e con esso la Fraternità Nazionale d’Italia intende adattare alle proprie esigenze, negli ambiti consentiti, le Costituzioni Generali per dare risposte pratiche ed esaustive alle varie problematiche inerenti la vita dei propri membri e Fraternità.

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

Art. 1: definizione

1. L’OFS d’Italia è parte dell’Ordine Francescano Secolare (OFS), associazione internazionale pubblica di fedeli riconosciuta dalla Santa Sede fondata sulla Fraternità e ispirata al principio di partecipazione alle attività associative in condizione di uguaglianza e pari opportunità in tutti gli appartenenti alla stessa.

2. Si articola in Fraternità a vari livelli: locale, regionale e nazionale ed è costituito dall’unione organica e strutturale di tutte le Fraternità locali e personali esistenti sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Svizzera italiana, sia in formazione che erette canonicamente da una delle Famiglie religiose del Primo Ordine e del TOR, unite e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, corrispondenti alle regioni civili italiane, e dalla Svizzera italiana.

3. È regolato dal diritto proprio: Regola (1978), Rituale (1984), Costituzioni Generali (2000), Statuto Consilium Internationale Ordo Franciscanus Sæcularis (CIOFS), dal presente Statuto e dal Diritto comune.

4. È ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella G.U. del 18/04/11 con il nome di “Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare”.

Art. 2: scopo

L’OFS d’Italia, in comunione vitale reciproca con l’intera Famiglia Francescana, ha lo scopo di sperimentare la vita evangelica e divulgare il carisma di san Francesco d’Assisi e la fedeltà alla Chiesa Cattolica.

Art. 3: attività

1. L’OFS d’Italia promuove ed organizza:

– attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo religioso, sociale ed etico-sociale che contribuiscano all’approfondimento e alla crescita sia spirituale che di apostolato attivo dei propri aderenti;

– attività sussidiarie: culturali, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla conoscenza della spiritualità francescana e delle figure di santi francescani, nonché della dottrina e del Magistero della Chiesa Cattolica; editoriali a carattere culturale, formativo ed informativo;

– attività missionarie: formazione ed informazione al fine di favorire l’evangelizzazione, il volontariato, il laicato missionario anche con invio di Professi in “terra di missione” (missio ad gentes);

– attività di sensibilizzazione al dialogo interreligioso, ecumenico, interculturale, alla giustizia, alla pace, alla salvaguardia e al rispetto del Creato;

– attività di promozione della comunione fraterna, secondo lo stile di san Francesco d’Assisi, nella famiglia, nella realtà ecclesiale, nella società civile e nella vita pubblica;

– attività di accoglienza, assistenza e recupero sociale di minori, ragazze madri, disagiati o similari; attuazione e sostegno di progetti volti, in particolar modo, alla tutela della famiglia, dei minori, degli anziani e dei più indifesi;

– attività ludiche e ricreative finalizzate alla socializzazione ed all’integrazione sociale, quali veicoli culturali per i valori ed i principi cristiani e fraterni;

– ogni altra attività di promozione dei valori evangelici che sia in sintonia con lo scopo.

2. Per il perseguimento delle sue finalità, l’OFS d’Italia collabora con gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali, i giovani, le famiglie, le Istituzioni laiche e confessionali, le strutture educative e sociali presenti sul territorio nazionale, così come le altre componenti della Famiglia Francescana, con le quali si propone di realizzare e sostenere attività in comune.

Art. 4: sede

L‟OFS d‟Italia ha sede legale e operativa in Roma, Viale delle Mura Aurelie n. 9.

Art. 5: segno distintivo

1. Il segno distintivo di appartenenza all‟OFS d‟Italia è il “ TAU ”.


TITOLO II: RAPPRESENTANZA ED APPARTENENZA

Art. 6: rappresentanza

1. La rappresentanza dell’OFS d’Italia, a qualunque livello – locale, regionale, nazionale, internazionale – spetta al Ministro eletto dal Capitolo (o Assemblea) elettivo per il periodo del mandato così come previsto dal successivo TITOLO IV del presente Statuto.

2. Il Ministro nazionale è il rappresentante dell’Italia a livello internazionale, in particolare al Capitolo Generale dell’OFS ed in quella sede svolge la funzione di “consigliere internazionale”; suo sostituto, in caso di legittimo impedimento, è il vice Ministro nazionale.

3. Al Ministro nazionale compete la rappresentanza legale anche dell’Ente “Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare”, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, meglio descritti nel TITOLO XIII del presente Statuto.

4. Al Ministro regionale e locale compete la rappresentanza legale della persona giuridica civile con cui si è costituita la Fraternità.

5. A tutti i livelli, il Vice Ministro, quando sostituisce temporaneamente il Ministro nelle funzioni di legale rappresentante, detiene di diritto i medesimi poteri e facoltà dello stesso.

Art. 7: appartenenza

1. L’inserimento nell’OFS d’Italia è possibile per tutti i cattolici di ogni condizione, siano essi laici – uomini e donne – o chierici secolari (Diaconi, Sacerdoti, Vescovi)7 ed avviene, dopo un congruo periodo di conoscenza e formazione, mediante la “Professione della Regola”, come stabilito dai successivi articoli 9 e 10 del presente Statuto.

2. Il francescano secolare, come singolo e come Fraternità, si faccia promotore e partecipe di esperienze di condivisione con gli altri movimenti ecclesiali, pur garantendo come prioritaria la cura della propria vocazione francescana che si realizza nella partecipazione alla vita fraterna.

3. Fanno parte dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia tutte le Fraternità locali e personali in formazione e canonicamente erette sul territorio nazionale.

Le Fraternità esistenti nella Repubblica di San Marino appartengono al territorio regionale delle Marche.

Le Fraternità esistenti nel Canton Ticino e nel Cantone dei Grigioni sono al momento animate dall’OFS d’Italia in attesa della costituzione della Fraternità nazionale Elvetica. La Fraternità regionale della Svizzera italiana è Ente riconosciuto civilmente dalla Svizzera, di cui segue la legislazione statale.

4. Ogni singola Fraternità locale è costituita da: “Professi” ovvero uomini e donne che hanno emesso la Professione; “Ammessi”, cioè coloro i quali, dopo il periodo di discernimento vocazionale, sono stati accolti in Fraternità ed hanno celebrato il “rito dell‟ammissione”.

Gli “Iniziandi”, invece, sono coloro che intraprendono un periodo di conoscenza della spiritualità francescana ma non sono ancora ufficialmente inseriti nella Fraternità.

Art. 8: tempo di iniziazione

1. L’iniziazione è il periodo in cui l’Iniziando, accolto dal Consiglio e dalla Fraternità, verifica la propria fede, prende coscienza degli impegni battesimali, si dispone all’accoglienza del messaggio francescano ed è avviato anche concretamente ad attività di apostolato e servizio.

2. Questo periodo ha la durata di almeno un anno con incontri specifici nell’arco del mese.

3. L’Iniziando è accolto dal Consiglio e dalla Fraternità che lo accompagnano con responsabilità nel cammino di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo.

4. Al termine del periodo di cui al precedente punto 2., l’Iniziando che intende proseguire nel cammino formativo, con domanda scritta comunica al Consiglio la volontà di essere ammesso in Fraternità.

5. L’ammissione dell’Iniziando al periodo di formazione e preparazione alla Professione è decisa dal Consiglio di Fraternità, dopo aver effettuato un attento discernimento e verificato che l’aspirante abbia ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana.

6. I giovani francescani ”promessi” (Gi.Fra), in virtù del percorso di discernimento vissuto e di una concreta vita fraterna, possono direttamente celebrare il rito di ammissione.

Art. 9: tempo di formazione

1. Durante il tempo di formazione gli Ammessi approfondiscono la spiritualità francescana, lo studio della natura, del carisma e del “diritto proprio” dell’OFS; sono altresì coinvolti in attività di apostolato e servizio.

Preposti a ciò sono i responsabili della formazione coadiuvati dai Professi di cui al successivo art. 33.2 (in particolare per lo studio della Regola e delle CC.GG.), e dall’Assistente.

2. Il periodo di formazione ha la durata di almeno un anno ed è scandito da incontri possibilmente settimanali e dalla partecipazione assidua alla vita della Fraternità. Lo stesso può essere prolungato per non oltre un anno qualora l‟Ammesso necessiti di maggior tempo per il proprio discernimento vocazionale alla Professione, su sua richiesta scritta o per decisione del Consiglio di Fraternità, udito il parere del Responsabile della formazione e dell‟Assistente spirituale.

3. Al fine di favorire la crescita personale, la condivisione di esperienze e il senso di Fraternità “universale”, le Fraternità limitrofe, o della stessa città, organizzino, per gli Ammessi, incontri formativi comuni e, ove possibile, si sperimenti un percorso unico di “formazione iniziale”.

Art. 10: la Professione

1. La Professione è l’atto pubblico e solenne mediante il quale il candidato, al termine del periodo di formazione, previa richiesta scritta al Consiglio di Fraternità e parere favorevole del medesimo, viene incorporato stabilmente ed in maniera perpetua nell’OFS con l’impegno di osservarne la Regola.

La stessa è emessa secondo il Rituale ed il relativo atto viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.

2. La Professione è atto giuridico normalmente emesso in forma perpetua.

Per ragioni di carattere strettamente pedagogico, propedeutiche alla effettiva presa di coscienza dell’appartenenza all’Ordine, il Consiglio di Fraternità può consentire, in via del tutto eccezionale e solo per valide ragioni, la Professione temporanea dell‟Ammesso.

3. L’età minima per emettere la Professione è di anni 18 (diciotto).

Art. 11: neo Professi

1. I neo Professi sono coloro che hanno emesso la Professione perpetua da meno di tre anni, durante i quali vengono aiutati a vivere pienamente le dinamiche della Fraternità e a rafforzare il senso di identità e di appartenenza all’Ordine.

2. La Professione perpetua da oltre tre anni è requisito oggettivo per l’eleggibilità a livello nazionale. A livello regionale è requisito per l’eleggibilità, salvo specifica votazione dell’assemblea.

Art. 12: formazione permanente

1. Ogni Professo è chiamato a crescere nella fede, nella conoscenza della Dottrina e del Magistero della Chiesa Cattolica e nell‟attività di apostolato attivo mediante la preghiera personale e comunitaria, la lettura della Sacra Scrittura, la partecipazione ai Sacramenti ed alla vita fraterna, la pratica della carità.

2. Gli indirizzi formativi e pastorali sono periodicamente aggiornati dal Consiglio nazionale, anche sulla base dei documenti del Magistero della Chiesa Cattolica e degli orientamenti del CIOFS e fanno parte della formazione dei Professi.

3. I Consigli regionali porranno in essere tutte le attività idonee e necessarie per la crescita formativa delle Fraternità locali, tenendo conto anche delle indicazioni della Fraternità nazionale.

4. La Fraternità locale è tenuta a dare concreta attuazione agli indirizzi formativi e pastorali dei livelli superiori, prestando particolare attenzione alle indicazioni della Chiesa locale.

Art. 13: cause di sospensione

1. La partecipazione alla vita di Fraternità è presupposto essenziale per l’appartenenza all’OFS. Il Consiglio di Fraternità deve porre in essere ogni iniziativa fraterna e pastorale per facilitare l’attiva presenza di ciascuno.

2. Le cause che allontanano il Professo dalla vita attiva di Fraternità e gli fanno perdere il diritto di partecipazione alle riunioni ed alle attività della stessa, nonché il diritto di voce attiva e passiva sono:

a. ritiro volontario: i Professi a pieno titolo che si trovino per vari motivi in temporanea difficoltà possono chiedere, con atto scritto, al Consiglio di Fraternità il ritiro temporaneo.

b. Il Consiglio locale, dopo un dialogo fraterno col richiedente ed aver concordato un tempo di riflessione per un ripensamento, generalmente non superiore a sei mesi, può accogliere la domanda di ritiro temporaneo con atto scritto che dovrà essere annotato sul registro di Fraternità.

c. sospensione: il Professo che, senza giustificato motivo non partecipa alla vita di Fraternità ovvero pone in essere comportamenti contrari alla Regola, alle CC.GG., al presente Statuto ed agli orientamenti dei livelli superiori viene ammonito con atto scritto dal Consiglio di Fraternità, che lo invita a rispondere entro 30 (trenta) giorni. Qualora si ostini nel proprio comportamento, nonostante gli inviti al dialogo, il Consiglio emette il decreto di sospensione per un periodo non inferiore ad un anno, decorrente dalla data del provvedimento, che comunica all’interessato ed annota nel registro di Fraternità.

3. Colui che ha richiesto il ritiro volontario o è stato oggetto di provvedimento di sospensione, può chiedere alla Fraternità di essere riammesso dopo aver presentato domanda scritta indirizzata al Ministro.

Il Consiglio valuta la domanda di riammissione e, se ritiene di accoglierla, subordina la stessa al trascorrere di un periodo di riavvicinamento alla vita fraterna non superiore ad un anno, terminato il quale il Professo riacquista tutti i diritti, compresi quelli di voce attiva e passiva.

Art. 14: cause di cessazione

1. I Professi cessano di appartenere all’OFS per le seguenti cause:

a) ritiro definitivo quando il Professo chiede di ritirarsi definitivamente dall’OFS, secondo le modalità di cui all’art. 58.1 delle CC.GG.;

b) dimissioni e decadenza: qualora ricorrano cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate ovvero vi sia pubblico abbandono della fede, allontanamento dalla comunione ecclesiale, scomunica e le altre forme di impedimento e di censura canonica.

2. Qualora il periodo di dialogo fraterno non abbia esito positivo e permanga la causa grave, il Consiglio di Fraternità locale è tenuto ad inviare la relativa documentazione in ogni sua parte al Consiglio regionale richiedendo il decreto di decadenza e/o dimissione dall’OFS illustrandone il motivo.

Il decreto di dimissioni o decadenza dall’OFS diventa esecutivo a seguito della conferma del Consiglio nazionale, previo esame di tutta la documentazione scritta a corredo dello stesso.


TITOLO III: ORGANI E UFFICI

Art. 15: organi

Sono organi dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia:

a. il Capitolo (Assemblea), 25 a tutti i livelli;

b. il Consiglio, a tutti i livelli;

c. il Ministro, a tutti i livelli;

d. la Giunta, per i soli livelli nazionale e regionale;

e. Revisori dei conti, a tutti i livelli.

Art. 16: il Capitolo (Assemblea)

1. Il Capitolo può essere consultivo, deliberativo o di indirizzo, legislativo, spirituale, elettivo. Tranne che per quello elettivo, regolato in conformità al TITOLO IV del presente Statuto, tutti i capitolari hanno diritto di voto, compresi gli Assistenti, fatta eccezione per le questioni economiche e le elezioni.

Il rappresentante Gi.Fra può votare solo se Professo.

2. Il Capitolo ai vari livelli è composto da:

a) Fraternità locale: tutti i Professi, Assistente e rappresentante Gi.Fra;

b) Fraternità regionale: i membri secolari del Consiglio regionale, tutti i Ministri delle Fraternità locali presenti nel territorio regionale, gli Assistenti regionali e il rappresentante regionale Gi.Fra;

c) Fraternità nazionale: i membri secolari del Consiglio nazionale, tutti i Ministri e i vice Ministri regionali, gli Assistenti nazionali nonché il rappresentante nazionale Gi.Fra.

3. Il Capitolo è convocato ordinariamente una volta l‟anno almeno un mese prima della data fissata, per i livelli locale e regionale, ed almeno tre mesi prima per quello nazionale.

Può essere convocato in via straordinaria quando lo richiede un terzo degli aventi diritto oppure il Consiglio per motivi particolari.

4. Il Capitolo si ritiene validamente costituito, anche ai fini deliberativi, quando risulta presente almeno più della metà degli aventi diritto al voto.

5. Il Consiglio ha facoltà di convocare esperti o invitare altre persone al Capitolo, senza diritto di voto.

6. Ogni tre anni è convocato il Capitolo elettivo conformemente con le modalità di cui all‟art. 25 del presente Statuto.

7. Può essere convocato un Capitolo spirituale in base alle necessità della Fraternità.

Art. 17: il Consiglio

1. Il Consiglio a tutti i livelli è composto da almeno cinque membri,26 oltre all’Assistente o agli Assistenti – per i livelli regionale e nazionale – ed al rappresentante della Gi.Fra, ed esercita le competenze allo stesso attribuite dalle Costituzioni Generali agli artt. 50 (locale), 62.2 (regionale) e 66.2 (nazionale).

2. In casi eccezionali nella Fraternità locale, posto che l‟ufficio di responsabile della formazione può essere assunto dal titolare di uno degli altri uffici, il Consiglio potrà essere composto da quattro Professi, oltre all’Assistente ed al rappresentante Gi.Fra.

3. In base alle necessità della Fraternità, ad ogni livello, il Capitolo può eleggere altri consiglieri oltre ai cinque espressamente previsti.

4. L’Assistente, o gli Assistenti per i livelli regionale e nazionale, ha/hanno diritto di voto nelle decisioni del Consiglio, escluse le questioni economiche.

5. Il rappresentante Gi.Fra ha diritto al voto solo se Professo.

6. È facoltà del Consiglio, ad ogni livello, per meglio adempiere al servizio fraterno e pastorale e favorire la corresponsabilità, istituire gruppi di lavoro coinvolgendo Professi esterni allo stesso, coordinati da un consigliere. Questi gruppi di lavoro fungono da ausilio al Consiglio e, di conseguenza, decadono contemporaneamente al Consiglio che li ha costituiti e non possono sostituirsi al medesimo nelle funzioni decisionali e di amministrazione economica.

7. Il Consiglio è normalmente convocato, in forma cartacea o digitale, dal Ministro con un anticipo sulla data fissata per la riunione almeno di:

– 7 giorni per il livello locale;

– 15 giorni per il livello regionale;

– 30 giorni per il livello nazionale,

indicando gli argomenti da trattare nell‟ordine del giorno.

La mancata comunicazione a tutti i consiglieri invalida la convocazione e le decisioni eventualmente prese.

In casi straordinari non si tiene conto delle predette modalità.

8. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente più della metà dei suoi componenti.

Art. 18: il Ministro

Il Ministro, ad ogni livello, è il primo responsabile della Fraternità. Segue il funzionamento dei diversi uffici ed esercita le competenze previste dagli articoli 51 (locale), 63 (regionale) e 67 (nazionale) delle CC.GG. e dall’art. 6 del presente Statuto, con particolare riferimento alla legale rappresentanza.

Art. 19: giunta esecutiva

1. I Consigli delle Fraternità regionale e nazionale possono costituire una Giunta esecutiva per la trattazione degli argomenti che necessitano di una decisione in tempi brevi, che non consentono la convocazione del Consiglio, composta da: Ministro, vice Ministro, Consigliere o Consiglieri interessato/interessati, nonché dal Presidente della Conferenza degli Assistenti.

2. La Giunta può inoltre occuparsi della predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni di Consiglio, qualora quest’ultimo non vi abbia assolto.

Art. 20: revisori dei conti

1. Una Fraternità, a qualunque livello, che possegga la personalità giuridica o amministri beni patrimoniali di elevato valore economico, deve dotarsi di “revisori dei conti” per verificare la situazione patrimoniale e contabile.

2. Essi sono tre Professi eletti con modalità e durata stabilite dal TITOLO IV del presente Statuto.

3. Entro la fine del triennio verificano il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio; accertano la regolare tenuta della contabilità; verificano la corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza della cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; in generale vigilano sulla situazione contabile/patrimoniale della Fraternità.

Art. 21: uffici

1. Sono uffici della Fraternità quelli di Ministro, vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Responsabile della formazione.

2. Qualora la Fraternità, ad ogni livello, individui ulteriori ambiti di servizio e di conseguenza altri uffici, il relativo numero di consiglieri sarà stabilito dal capitolo elettivo e tali componenti saranno eletti con le modalità di cui all‟art. 28.2 c) del presente Statuto.

3. A tutti i livelli, è opportuno individuare fratelli o sorelle delegati al servizio per la Gi.Fra e l’Araldinato, nonché negli ambiti di servizio ritenuti importanti dalla Fraternità.

Art. 22: modalità di voto per gli organi collegiali

1. Le decisioni degli organi collegiali sono valide quando è presente almeno più della metà dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Le votazioni che attengono provvedimenti nei confronti di una persona sono segrete, mentre per tutti gli altri argomenti si può procedere in modo palese.

3. La richiesta di votazione segreta, al di fuori del caso sub 2, può essere avanzata da un qualsiasi membro dell‟organo collegiale e va sottoposta ad approvazione.


TITOLO IV: ELEZIONI

Art. 23: requisiti generali per l’eleggibilità agli uffici di servizio a tutti i livelli

Tutti i Professi perpetui d‟Italia godono della voce passiva ad eccezione di:

a) i Professi temporanei e i neo Professi di cui all‟art. 11.2 del presente Statuto;

b) i Professi che si sono ritirati volontariamente ovvero siano incorsi nella sospensione, così come disposto nell‟art. 13 del presente Statuto;

c) i Professi che incorrono nelle situazioni di irregolarità matrimoniale.

Art. 24: elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto (voce attiva) tutti i Professi perpetui e, limitatamente alle Fraternità locali, quelli temporanei.

2. Non gode del diritto di voto il Professo che:

a) è stato sospeso dalla Fraternità o si è temporaneamente ritirato dalla stessa;

b) è stato escluso dal computo degli aventi diritto al voto a motivo dell‟impossibilità oggettiva a partecipare alla vita di Fraternità, per validi motivi di salute, famiglia e/o distanza come specificati negli atti della Fraternità secondo le modalità previste in tema di quorum costitutivo.

Art. 25: convocazione ed attività di fine mandato

1. Il Capitolo elettivo deve essere celebrato entro tre anni da quello precedente.

2. Il Ministro convoca il Capitolo elettivo, con le modalità prescritte nell‟art. 76.1 CC.GG., per i livelli locale e regionale almeno un mese prima della data fissata per la sua celebrazione; per il livello nazionale almeno tre mesi prima.

3. Il Consiglio di livello superiore può accogliere la richiesta di anticipare la data del Capitolo elettivo per un massimo di tre mesi decorrenti da quello nel quale si compiono i tre anni dalla precedente assemblea elettiva ovvero posticiparlo fino a massimo tre mesi dalla medesima data.

4. Terminato il periodo di mandato, il Consiglio, di ogni livello, deve adempiere agli atti indispensabili per la vita della Fraternità che non possono essere differiti.

5. Prima della celebrazione del Capitolo elettivo, il Consiglio deve affidare ad un esperto, che non sia membro dello stesso, o ai Revisori dei conti della Fraternità

che possiede personalità giuridica civile, la verifica della situazione finanziaria e patrimoniale della stessa.

La certificazione deve essere presentata dal Tesoriere uscente all’Assemblea prima della fase elettiva.

6. il Tesoriere deve presentare il bilancio in sede di Capitolo elettivo.

Art. 26: partecipanti alla fase elettiva

1. Partecipano alla fase elettiva:

a) senza diritto di voto:

il Ministro di livello superiore o il suo delegato;

un membro della Conferenza degli Assistenti di livello superiore o il suo delegato;

a livello locale, l‟Assistente;

a livello regionale, gli Assistenti regionali;

a livello nazionale, gli Assistenti nazionali ed i presidenti delle Conferenze degli Assistenti regionali.

b) con diritto di voto:

a livello locale, tutti i Professi della Fraternità salvo quanto previsto al precedente art. 24.2;

a livello regionale, i membri secolari del Consiglio regionale uscente compreso il rappresentante Gi.Fra, se è Professo, ed i ministri locali o, in caso di loro impossibilità, i vice ministri;

a livello nazionale, i membri secolari del Consiglio nazionale uscente, compreso il rappresentante Gi.Fra, se Professo; i ministri e vice ministri regionali o, in caso di impossibilità oggettiva a partecipare, i sostituti individuati con votazione dal loro Consiglio nell’ambito dello stesso.

2. I partecipanti di cui alla precedente lettera b), godono di voce attiva e passiva, fatta eccezione per i Professi temporanei che hanno solo voce attiva.

A livello regionale e nazionale si applica l‟art. 11.2 del presente Statuto per quanto riguarda i “neo Professi”.

Art. 27 : validità Capitolo

1. Per procedere validamente alla celebrazione della fase elettiva è necessaria la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto, così come individuati all‟art. 26.1b) del presente Statuto.

2. Il capitolo elettivo è presieduto dal Ministro di livello superiore o dal suo delegato. Il vice Ministro non necessita di delega in quanto la sua funzione istituzionale è di sostituire il Ministro.

3. L’assenza dell’Assistente di livello superiore o del suo delegato, convocato nei modi previsti, non impedisce né invalida la celebrazione del Capitolo.

Art. 28 : votazioni

1. La votazione degli uffici che compongono il Consiglio a qualunque livello, deve essere preceduta da:

a) individuazione ed approvazione, da parte dell’Assemblea, del numero dei componenti il Consiglio, compresi Ministro e Vice Ministro;

b) nomina, a cura del Presidente del Capitolo, del Segretario e di due scrutatori scelti tra i capitolari;

c) verifica, da parte del Segretario, dei presenti aventi diritto al voto;

d) verifica delle situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità dei Professi;

2. La elezione agli uffici deve essere fatta in modo separato e con scrutinio distinto secondo il seguente ordine e con le maggioranze indicate dall‟art. 78 delle CC.GG:

a) per primo si elegge il Ministro;

– a livello nazionale, la votazione per il Ministro vale anche per l’ufficio di Consigliere internazionale;

b) per secondo si elegge il vice Ministro;

– a livello nazionale la votazione per il vice Ministro vale anche per l‟ufficio di sostituto del Consigliere internazionale;

c) poi si eleggono i consiglieri:

– a tutti i livelli i consiglieri vengono votati nel numero deliberato dall’Assemblea, tutti insieme utilizzando un’unica scheda.

Successivamente, il Consiglio neo-eletto provvederà mediante votazione, cui non partecipano l‟Assistente/gli Assistenti, ad assegnare i diversi uffici ai consiglieri eletti dopo attenta analisi e fraterna discussione sulla disponibilità e capacità dei singoli ad esercitare uno specifico servizio.

3. Infine, quando necessario, si eleggono i tre Revisori dei conti, utilizzando un‟unica scheda.

4. Le schede votate e scrutinate debbono corrispondere agli elettori effettivi. Qualora siano in numero maggiore di quello degli aventi diritto, presenti al momento dell‟espressione del voto, la votazione è nulla.

Art. 29: rielezione

1. La durata degli uffici di Fraternità, compresi i Revisori dei conti, è di tre anni.

2. Per la rielezione agli uffici si rimanda a quanto previsto dall‟art. 79.1-3 delle CC.GG. Dopo la seconda elezione consecutiva a consigliere, a prescindere dall‟ufficio svolto (segretario, tesoriere, formatore o altro), la maggioranza richiesta è quella dei 2/3 al primo scrutinio.

3. In virtù della temporaneità del servizio, un Professo che abbia ricoperto un qualsiasi ufficio (ministro, vice ministro, consigliere), dopo il terzo triennio consecutivo (anche con ruoli diversi nello stesso livello) si mostri disponibile “a lasciare l’incarico” per permettere ad altri fratelli o sorelle di sperimentare il dono del servire nello spirito di corresponsabilità.

Art. 30: conferma e invalidità dell’elezione

1. Il Presidente del Capitolo elettivo ha il potere di confermare o non confermare una elezione.

2. Se, all‟ultima votazione utile, vi è parità di voto il Presidente del Capitolo dichiara eletto il più anziano di Professione; qualora vi sia coincidenza di data dichiara eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio di livello superiore ha il potere/dovere di invalidare le elezioni e di convocarle nuovamente nei casi di inosservanza delle norme contenute nelle Costituzioni Generali54 e del presente Statuto.

Art. 31: passaggio consegne

1. Il Consiglio che ha terminato il proprio mandato, entro 30 giorni dal Capitolo elettivo deve consegnare a quello neo-eletto tutti gli atti ed i documenti della Fraternità; i libri contabili e l‟inventario aggiornato dei beni sottoscritti dal Ministro e dal Tesoriere, nonché beni mobili in uso per le attività della Fraternità. Quanto prima deve trasmettere, altresì, ogni altra informazione utile alla normale prosecuzione della vita di Fraternità in ciascun ambito di servizio.

2. Il Tesoriere consegna al suo successore la contabilità e la cassa.

Art. 32: uffici vacanti

1. Quando l‟Ufficio di Ministro e di vice Ministro rimangono vacanti, si procederà così come stabilito dall‟art. 81.1 e 81.2 delle CC.GG..

2. Vacante l‟Ufficio di consigliere, il Consiglio rimette al Capitolo la sostituzione dello stesso e il Professo che verrà eletto dalla Fraternità svolgerà il servizio fino alla naturale scadenza del Consiglio.

3. Il Consiglio di livello superiore va informato della vacanza dell‟ufficio: la mancata comunicazione costituisce grave irregolarità.

4. La riduzione, nel triennio, del Consiglio di una Fraternità alla metà dei membri eletti in Capitolo, a qualunque livello, rappresenta fatto grave che pregiudica la validità dello stesso.

Il Consiglio di livello superiore, tempestivamente avvisato, avvierà un dialogo fraterno decidendo alternativamente di:

a) permettere al Consiglio di Fraternità di procedere secondo i commi 2 e 3;

b) dichiarare la decadenza dello stesso e, quindi, convocare il Capitolo per l‟elezione di un nuovo Consiglio ovvero disporre l’accompagnamento fraterno.


TITOLO V: LA FRATERNITÀ LOCALE

Art. 33: il Consiglio di Fraternità e il Ministro

1. La Fraternità locale è animata e guidata da un proprio Consiglio e da un Ministro eletti nei modi e nei termini previsti dal TITOLO IV del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Fraternità svolge i compiti attribuitigli dall’art. 50 delle CC.GG. e provvede a:

a) formulare una programmazione in sintonia alle linee programmatiche e formative nazionali;

b) discernere e deliberare sull‟accoglienza di Iniziandi, Ammessi e Professi, d‟intesa col formatore e l‟Assistente;

c) adottare, dopo aver esperito ogni fraterno dialogo, gli eventuali provvedimenti temporanei e/o definitivi di cui agli artt. da 56 a 60 delle CC.GG. nei confronti di coloro che ripetutamente disattendono, senza valido motivo, gli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità;

d) tramite il Segretario, mantenere in ordine ed aggiornare correttamente i registri e l’archivio della Fraternità.

3. Il Consiglio “anima e guida” della Fraternità si riunisce frequentemente o secondo le necessità, per rafforzare sempre più il senso di comunione, la cura e crescita umana e spirituale dei membri della Fraternità, anche con esperienze di ritiri.

4. Il Ministro svolge i compiti stabiliti dall’art. 51 CC.GG., convoca il Consiglio di Fraternità con le modalità e nei tempi stabiliti dall’art. 17.7 del presente Statuto indicando gli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 34: partecipazione alla vita di Fraternità

1. La partecipazione responsabile alla vita dell’Ordine richiede ai membri della Fraternità uno spiccato senso di appartenenza che si esprime riconoscendo nella fraternità il valore fondamentale da vivere e da proporre alla Chiesa56 e alla società.

2. Le riunioni periodiche e gli incontri di Fraternità5757 sono improntati a incrementare la comunione e la crescita nella vita francescana ed ecclesiale mediante momenti di preghiera, di studio, di servizio ed anche di fraterno intrattenimento.

3. Deve essere riservato spazio adeguato al dialogo fraterno, alla formazione, alla lettura della Parola di Dio, alla Celebrazione Eucaristica, alla Liturgia delle Ore, alle attività apostoliche, caritative e di solidarietà sociale previste dall’art. 3.1 del presente Statuto.

4. Potranno essere accolti anche coloro che, pur non appartenendo all’OFS e senza mostrare interesse ad iniziare un percorso di discernimento vocazionale allo stesso, vogliono vivere e conoscere gli insegnamenti francescani. Tuttavia, pur considerando tale accoglienza un dono ed un‟opportunità di evangelizzazione, è necessario mantenere un equilibrio numerico adeguato alla capacità di testimonianza dei francescani secolari. Al fine di tutelare l‟identità originaria dell‟OFS, gli Iniziandi, Ammessi e Professi dovranno, in ogni caso, mantenere spazi, tempi, momenti di preghiera e percorsi formativi riservati per curare il loro cammino vocazionale in Fraternità.

5. Per quei fratelli e sorelle che – per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza – siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria, la fraternità locale studi il modo migliore di rendersi vicina.

Art. 35: incontri della Fraternità

1. Gli incontri ordinari della Fraternità sono preferibilmente settimanali, accessibili alla maggior parte dei membri e sono improntati:

a) alla lettura e meditazione della Sacra Scrittura; allo studio ed approfondimento della Parola di Dio, del Catechismo della Chiesa Cattolica e delle Fonti Francescane; all‟approfondimento del diritto proprio dell’OFS, Regola, Costituzioni Generali, Rituale ed il presente Statuto, negli aspetti spirituali e giuridici;

b) alla catechesi, per approfondire e prendere coscienza delle verità di fede alla luce del Vangelo;

c) allo studio degli itinerari formativi suggeriti dal Consiglio nazionale, regionale e locale;

d) al dialogo fraterno che prenda spunto dalla vita di ogni giorno, da eventi ecclesiali e sociali;

e) alla conoscenza della dottrina sociale della Chiesa, vista nella prospettiva francescana di un contributo all’impegno per l’educazione dei bambini, ragazzi e giovani nei suoi ambiti di missionarietà, famiglia, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato.

2. Il Consiglio, tramite il responsabile della formazione, prepari adeguatamente gli incontri attraverso metodi e mezzi idonei e con “creatività apostolica” favoriscano la più ampia partecipazione, facendo prevalere il dialogo costruttivo, l’accoglienza e la comunicazione.

Art. 36: situazioni particolari di vita coniugale

1. Il Consiglio deve dedicare maggiore e più delicata attenzione ai fratelli Professi che si trovino a vivere uno status particolare, offrendo loro un fraterno aiuto attraverso l‟ascolto, il dialogo ed un accompagnamento formativo specifico. La Fraternità curerà che i fratelli separati o divorziati in posizione irregolare partecipino alla vita della stessa (pur non potendo prendere parte ai Sacramenti).

2. I fratelli in situazione di irregolarità accertata, decadono dalla Professione con le modalità previste dall‟art. 14.2 del presente Statuto.

3. Gli Iniziandi e gli Ammessi che si trovano a vivere situazioni di irregolarità non possono celebrare l‟Ammissione i primi, la Professione i secondi.

Art. 37: apostolato

La Fraternità promuova – in forma autonoma o in collaborazione con la Famiglia Francescana o altre associazioni e movimenti – iniziative apostoliche, ricreative, sociali e culturali con l‟apporto di tutti i suoi membri attraverso la disponibilità di tempo, con il contributo economico, con la preghiera e con l‟offerta silenziosa delle proprie sofferenze.

Art. 38: erezione di una nuova Fraternità

1. Qualora vi sia un gruppo di almeno cinque persone che chiede al Consiglio regionale di poter costituire una Fraternità OFS, lo stesso è chiamato ad esprimersi.

2. Accolta la richiesta del gruppo in formazione, come segno di corresponsabilità, la Fraternità locale garante individuata o il Consiglio di livello superiore, designa al suo interno un Professo/consigliere che animi il gruppo e ne curi la formazione, che sarà comunque verificata/sostenuta dal Consiglio della Fraternità locale garante o dal Consiglio di livello superiore.

3. Come segno di comunione e corresponsabilità il Consiglio di livello superiore chiede un Assistente spirituale al Ministro Provinciale competente, affinché accompagni il gruppo.62

4. Per l‟erezione canonica si osservano le disposizioni dell‟art. 46 CC.GG. OFS, della Circolare CIOFS 14 giugno 2002 e del diritto universale della Chiesa.

Lo stesso giorno, immediatamente dopo l‟erezione canonica, i Professi procedono all‟elezione del Consiglio di Fraternità.

Art. 39: situazioni di difficoltà della Fraternità locale

1. La Fraternità locale può vivere situazioni di difficoltà che possono sfociare in:

a) accompagnamento fraterno

a.1 quando la Fraternità locale ha un Consiglio scaduto o dimissionario o non “regolare” (cfr. art. 31.1 CC.GG), ovvero la stessa si trova in un momento di grave difficoltà, constatato a seguito di visita fraterna e pastorale o in altro modo appreso, che le impedisce la normale vita fraterna e pastorale, il Consiglio regionale può disporre l‟accompagnamento fraterno;

a.2 quando decide l’“accompagnamento fraterno”, il Consiglio regionale designa un consigliere secolare che curerà la formazione in collaborazione con l‟Assistente locale, e stabilisce il tempo strettamente necessario per la durata dello stesso, comunque compreso tra i tre ed i dodici mesi. In casi eccezionali, l’accompagnamento potrà prolungarsi non oltre i due anni complessivi;

a.3 le funzioni del Consiglio locale si trasferiscono, per la durata dell‟accompagnamento fraterno, al Consiglio regionale. In questi casi, l’accompagnatore, che relaziona periodicamente al Consiglio, su delibera del medesimo può convocare il Capitolo di Fraternità, curare la pastorale e la formazione in collaborazione con l’Assistente locale; sospendere o dimettere un Professo. Qualora i Professi della Fraternità in accompagnamento siano in numero insufficiente a garantire l’espletamento delle elezioni, il Consiglio Regionale decide sulle domande individuali di Ammissione e di Professione all’OFS e può deliberare che l’accompagnatore fraterno riceva le stesse. L’accompagnatore fraterno non può celebrare il Capitolo elettivo della Fraternità che ha accompagnato.

b) inattività

b.1 Quando la Fraternità locale non è più in grado di svolgere alcuna attività per mancanza di Professi o per oggettive difficoltà degli stessi, qualora non si sia già attivato il livello superiore, comunica tale situazione al Consiglio regionale al quale consegna i registri, la cassa, l‟archivio e la biblioteca se esistente;

b.2 il Consiglio regionale valuta la richiesta e, se considera che non vi è alcuna possibilità di aiutare la Fraternità in difficoltà, ne dichiara la inattività. Tale decisione va comunicata al Superiore Religioso del Primo Ordine o del TOR che ha eretto la Fraternità locale il quale emetterà il decreto di inattività della stessa;

b.3 nel caso la Fraternità dichiarata inattiva fosse in possesso di un patrimonio questo verrà gestito dal Consiglio regionale, che nominerà un amministratore per la gestione dello stesso, il quale svolgerà le proprie funzioni sotto la direzione del Consiglio regionale;

b.4 la richiesta di reviviscenza della Fraternità in presenza di nuove vocazioni spetta al Consiglio regionale che la inoltra al Superiore Maggiore della Famiglia religiosa che eresse la stessa. La Fraternità, quindi, riprenderà la gestione del proprio patrimonio in conformità all‟art. 48.2 delle CC.GG., così come rientrerà in possesso dei propri registri, dell‟archivio e della biblioteca se l‟aveva.

Art. 40: passaggio alla cura pastorale ad altra Famiglia religiosa francescana

1. Il passaggio di una Fraternità alla cura pastorale di un’altra Famiglia religiosa francescana, previsto dall’articolo 47.2 delle CC.GG., può essere richiesto dal Consiglio di Fraternità quando la Famiglia del Primo Ordine o del TOR che ha eretto la stessa non ha più possibilità di garantirne l’assistenza.

2. La richiesta deve essere redatta in forma scritta ed inviata dal Ministro locale sia ai Ministri Provinciali rispettivamente della Famiglia religiosa che ha eretto la Fraternità e di quella a cui si chiede di passare, sia al Ministro Regionale OFS.

3. Il passaggio predetto, qualora approvato, viene comunicato dal competente Superiore Maggiore ai Consigli locale e Regionale OFS.

Art. 41: la Fraternità personale

1. La Fraternità Personale di cui all‟art. 28.3 delle CC.GG., si caratterizza per non essere strettamente vincolata al territorio in cui vivono i suoi appartenenti, che è la regola generale dell‟organizzazione della Chiesa. In quanto eccezione, per la sua esistenza devono sussistere due elementi essenziali: la necessità oggettiva e la reale unità delle persone che, pur dislocate in territori diversi, chiedono di darle vita. La Fraternità Personale, pertanto, è costituita per motivi specifici, validi e inseriti nel decreto di erezione. Non sono riconosciuti come validi motivi la provenienza di un gruppo da precedente esperienza, seppur francescana: l‟età, lo svincolo dagli incontri fraterni.

2. Prima di chiedere al Superiore Maggiore competente l’erezione canonica, il Consiglio Regionale deve ottenere il nulla–osta del Consiglio Nazionale, al quale illustra analiticamente l‟oggetto ed i motivi della Fraternità personale.

3. I fratelli e sorelle che intendono costituirla e, successivamente, farne parte debbono garantire una presenza attiva e costante alla vita fraterna che è elemento imprescindibile anche per la Fraternità personale.

4. Essa, per le sue particolari natura e finalità, deve avere uno statuto approvato dal Consiglio nazionale, che sia del tutto conforme al diritto OFS ed in armonia con le indicazioni delle Fraternità nazionale e regionale. Non sono ammesse deroghe e/o eccezioni di alcun genere al rispetto del diritto proprio ed al presente Statuto, in particolare con riferimento al tempo della formazione iniziale, alla Professione ed alla concreta vita fraterna.

5. La “secolarità” costituisce lo “specificum” dell’appartenenza all’OFS. La effettuazione di Professioni e/o di rituali di aggregazione difformi da quello per la Professione OFS e/o l’uso di “abiti” o comunque di “vestizioni” non sono ammesse e costituiscono motivo di dichiarazione di inattività della Fraternità medesima, se già esistente, ovvero di impedimento.

6. Sono invalide e radicalmente nulle tutte le disposizioni particolari delle Fraternità personali già esistenti che differiscono dalla presente normativa.


TITOLO VI: LA FRATERNITÀ REGIONALE

Art. 42: la Fraternità Regionale

1. Le Fraternità regionali dell‟OFS d‟Italia coincidono con i territori regionali definiti dallo Stato. Fanno eccezione: la Repubblica di San Marino che rientra nelle Marche; le Fraternità locali della Valle d‟Aosta sono unite al Piemonte.

2. Le Fraternità regionali dell‟OFS d‟Italia sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte – Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

Come precisato all’art. 7.3 del presente Statuto, le Fraternità locali del Canton Ticino e del Cantone dei Grigioni sono temporaneamente animate dall’OFS d’Italia come Fraternità regionale della “Svizzera italiana”.

Art. 43: compito della Fraternità regionale

1. I Consigli regionali hanno il compito di coordinare, animare e guidare le Fraternità locali esistenti nel territorio della propria regione e di favorire ed incrementare l‟unione tra le stesse e la Fraternità nazionale.

2. I Consigli regionali debbono altresì attuare le indicazioni della Fraternità nazionale ed attivarsi affinché le stesse siano concretizzate nelle Fraternità locali, con particolare riferimento agli aspetti formativi, incrementando le specificità.

3. Qualora Fraternità locali esistenti nel territorio dello Stato italiano, ma integrate in altra Fraternità nazionale, decidano il passaggio alla Fraternità OFS d’Italia, le stesse dovranno seguire l‟iter stabilito dalla Presidenza CIOFS in accordo con le Fraternità nazionali italiana e di provenienza. Lo stesso dicasi per il caso inverso.


TITOLO VII: LA FRATERNITÀ NAZIONALE

Art. 44: Fraternità nazionale

1. La Fraternità nazionale, attraverso i suoi organismi, ha il compito di:

a) dare esecuzione agli indirizzi programmatici del Capitolo;

b) promuovere l’unità ed esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento nella guida e nell’animazione delle Fraternità locali tramite le Fraternità regionali;

c) attraverso utili orientamenti, mantenere vive ed operanti le relazioni con e fra le Fraternità locali e regionali in una proficua cooperazione, una reciproca vitalità ed una mutua assistenza.

2. La guida e l’animazione dell’OFS d’Italia è affidata al Consiglio della Fraternità nazionale ed al Ministro eletti dal Capitolo, con la collaborazione dei Consigli regionali, nel rispetto dei compiti attribuiti dalle Costituzioni Generali OFS.

3. Al Consiglio nazionale spetta, inoltre, il compito di mantenere una relazione viva ed operante con la Fraternità internazionale di cui l’OFS d’Italia è parte integrante; far conoscere e dare attuazione alle direttive dalla stessa emanate.

4. Il Consiglio, almeno una volta nel triennio, effettua le visite fraterna e pastorale al Consiglio nazionale della Gioventù Francescana d’Italia con le modalità previste dagli articoli 92/94 delle Costituzioni Generali OFS.


TITOLO VIII: LA GIOVENTÙ FRANCESCANA (Gi.Fra)

Art. 45: rapporti OFS – Gi.Fra

1. Alla luce delle CC.GG., i rapporti delle Fraternità OFS e Gi.Fra sono di origine comunionale e giuridica e, quindi, la vocazione e l’identità della Gioventù Francescana nascono, crescono e si esplicano nell’ambito dell’OFS.

2. Quanto sopra comporta:

a) promuovere la vocazione giovanile francescana, l’espansione delle Fraternità Gi.Fra e l‟accompagnamento di questi giovani nel loro cammino di crescita umana, cristiana e francescana con proposte di attività e contenuti tematici in linea con le proposte formative delle Fraternità Gi.Fra ad ogni livello;

b) garantire il carisma e la comunione con la Famiglia Francescana nel rispetto della sua normativa strutturale e pedagogica;

c) attivarsi per l‟animazione fraterna e sollecitare il Primo Ordine – TOR affinché garantisca l‟Assistenza spirituale richiesta dai giovani francescani;

d) conoscere lo Statuto e gli altri documenti riguardanti la Gi.Fra;

e) programmare momenti di attività comuni, specie nel campo della evangelizzazione, dell‟apostolato e della testimonianza;

f) lavorare insieme, ove possibile, nella cura dei bambini e dei giovani, nell‟impegno per la Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (GPSC), la missionarietà, la pastorale familiare, per fidanzati e giovani coppie e in ogni altro aspetto di testimonianza;

g) accompagnare il giovane francescano avendo come punti di riferimento fondamentali il Delegato e l’Animatore fraterno OFS.

Art. 46: appartenenza simultanea dei giovani francescani

1. Il giovane francescano può entrare nel cammino di discernimento vocazionale alla Professione nell’OFS pur restando ancora in seno alla Gi.Fra, fermo restando quanto previsto dall’art. 8.2 del presente Statuto.

2. Per questo motivo i Consigli locali OFS e Gi.Fra debbono aiutare il giovane a:

a) testimoniare la propria appartenenza alla Fraternità francescana secolare;

b) partecipare attivamente e concretamente alla vita delle due Fraternità.

Art. 47: il Delegato OFS presso la Gi.Fra

Il Delegato OFS presso la Gi.Fra è il Professo, idoneo e preparato, che rappresenta la Fraternità OFS nel Consiglio Gi.Fra di pari livello, mantiene i contatti e favorisce la reciproca conoscenza dei rispettivi Consigli, partecipa alle assemblee, convegni ed attività organizzati dalla Gioventù Francescana.

Art. 48: l’Animatore fraterno

1. L‟Animatore fraterno è un Professo che ha il compito di:

a) accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale;

b) promuovere lo stile di vita francescano tra i giovani, mediante appropriate iniziative;

c) assicurare un’adeguata formazione francescana che aiuti i giovani a porre al centro della propria vita la persona e la sequela di Cristo sull‟esempio di san Francesco;

d) promuovere una stretta comunione con l’OFS, con cui condividono lo stesso carisma francescano secolare.

2. Il Consiglio OFS nomina, tra i Professi, l’Animatore che ritiene idoneo e preparato per questo servizio.


TITOLO IX: ARALDINATO

Art. 49: definizione

L’Araldinato è un percorso francescano proposto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni quale arricchimento del cammino catechistico di iniziazione cristiana che essi vivono in Parrocchia.

Art. 50: compiti dell’OFS

1. La promozione, la cura, la guida e l‟animazione per la formazione umana, cristiana e francescana dei fanciulli e ragazzi sono responsabilità primaria di ogni Fraternità OFS a qualunque livello che si avvale della collaborazione della Gi.Fra, là dove esiste.

2. L’itinerario formativo dell’Araldinato è suddiviso in fasce d’età per motivi pedagogici e di una organizzazione adatta ai fanciulli e ragazzi, con l’obiettivo di trasmettere i valori della spiritualità cristiana e francescana, di educare ad una mentalità rispettosa del creato e dell’uomo, a forme idonee di servizio e di testimonianza.

Art. 51: il responsabile per l’Araldinato

Il Consiglio di ogni livello deve individuare, preferibilmente al suo interno, il responsabile per l’Araldinato che ha il compito di:

a) proporre sia le modalità atte a favorire la costituzione di Fraternità di fanciulli, a livello locale, che percorsi educativi per gli Araldini;

b) coordinare gli animatori OFS e, qualora esistente, il gruppo di lavoro nonché collaborare con il delegato Gi.Fra per l’Araldinato;

c) accompagnare gli Araldini, condividere e trasmettere responsabilmente con la testimonianza di vita, la Fraternità universale, la spiritualità francescana, il rispetto per il Creato.


TITOLO X: EVANGELIZZAZIONE E PRESENZA NEL MONDO

Art. 52: evangelizzazione e presenza nel mondo

1. I Consigli OFS, ad ogni livello, curano la sensibilizzazione e la formazione all’evangelizzazione ed alla presenza nel mondo, in attuazione dell’art. 3 del presente Statuto, con particolare riferimento a:

a) Famiglia;

b) Missionarietà;

c) Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato.

2. Il Consiglio di Fraternità di ogni livello individua, preferibilmente al suo interno, il responsabile per la “Evangelizzazione e presenza nel mondo”.

3. Il Consiglio Nazionale si avvale di un Ufficio Missionario che opera presso la sede di Roma, Via delle Mura Aurelie, n. 9.


TITOLO XI: L’ASSISTENZA SPIRITUALE

Art. 53: definizione

1. Compito dell’Assistente è favorire l’approfondimento della spiritualità francescana e cooperare in ogni aspetto della vita dell’OFS, nonché alla formazione iniziale e permanente della Fraternità.

2. L’Assistenza spirituale è ben delineata (definizione, ruolo e requisiti) dalle Costituzioni Generali dell’OFS e dallo Statuto per l’Assistenza spirituale e pastorale all’OFS vigente.

3. Il servizio di Assistente spirituale può essere svolto per un periodo complessivo non superiore a dodici (12) anni.

4. I Consigli di Fraternità, di qualsiasi livello, promuovono momenti adeguati di informazione e formazione per una proficua ed approfondita conoscenza del servizio spirituale e pastorale degli Assistenti.

5. Gli Assistenti nei Capitoli di qualunque livello, non hanno diritto di voto nelle questioni economiche e nelle elezioni.

Art. 54: Gli Assistenti regionali e nazionali

1. Gli Assistenti regionali e nazionali sono al massimo quattro per ogni livello, rappresentanti ciascun Ordine del Primo Ordine e del TOR, e partecipano sia alle riunioni di Consiglio che ai Capitoli del rispettivo livello.

2. Per il livello nazionale e nelle Regioni dove sono presenti più Ordini del Primo Ordine e del TOR, i Superiori Maggiori concordano la nomina dell‟Assistente spirituale incaricato a rappresentare la propria Famiglia religiosa in seno ai rispettivi Consigli OFS, dopo aver sentito il Consiglio nazionale o quello regionale OFS.


TITOLO XII: VISITA FRATERNA E PASTORALE

Art. 55: definizione

1. Le visite fraterna e pastorale si svolgono preferibilmente in forma congiunta e vanno effettuate entro i primi 18 mesi dalla celebrazione del Capitolo elettivo.

2. I Visitatori preparano in anticipo la visita, concordando con il Consiglio interessato la durata, il programma e l’oggetto della visita, comunicando altresì la disponibilità agli incontri personali.

3. Entro sessanta giorni, i Visitatori relazioneranno, in forma scritta, al proprio Consiglio le determinazioni della visita stessa. Copia della relazione è consegnata alla Fraternità visitata.

4. Nei casi che richiedono una deliberazione collegiale il Visitatore informerà tempestivamente il proprio Consiglio.

Se necessario, la Visita può rimanere “aperta” per il periodo utile a completarla.


TITOLO XIII: PERSONALITÀ GIURIDICA CIVILE, PATRIMONIO, ESERCIZIO ECONOMICO DELLA FRATERNITÀ

Art. 56: personalità giuridica

1. Ciascuna Fraternità, ad ogni livello, godendo di personalità giuridica nella Chiesa, ha la facoltà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica allo Stato Italiano, al fine di poter acquisire, disporre o alienare beni e allo stesso tempo di poter stipulare atti giuridici, in ossequio alla normativa canonica che, in detta materia, rimanda al diritto statale.

2. La rappresentanza legale e l’organo amministrativo o consiglio direttivo della persona giuridica civile, comunque costituita, debbono sempre coincidere col Ministro e col Consiglio eletto secondo le CC.GG. dell’OFS.

3. Coloro che assumono la legale rappresentanza della persona giuridica civile (Ministro e/o membri del Consiglio di Fraternità) non possono essere in conflitto di interessi (personale o di propri congiunti) nell‟amministrazione e/o gestione del patrimonio della Fraternità.

Art. 57: patrimonio

1. Il patrimonio delle Fraternità, ad ogni livello, è costituito:

a) dalle contribuzioni dei propri aderenti, così come stabilito nell’art. 58 del presente Statuto;

b) dalle offerte, donazioni e lasciti;

c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle uscite;

d) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, donazioni o devoluzioni, di qualsiasi natura, vengono comunque in proprietà delle stesse.

2. Tutti i beni mobili ed immobili dell’OFS sono “beni ecclesiastici” e seguono la normativa canonica patrimoniale di cui al Libro V del Codice di Diritto Canonico, canoni da 1254 a 1310 per parti di competenza.

3. L’amministrazione dei beni patrimoniali spetta al Consiglio di Fraternità, mentre l’esercizio tecnico/materiale e l’esecuzione delle decisioni sugli stessi competono al Tesoriere.

4. Gli atti di amministrazione straordinaria (vendite, operazioni finanziarie, eccetera, che eccedono la somma massima stabilita dalla CEI) debbono essere preventivamente autorizzati:

a) Fraternità locali e regionali: dal Consiglio nazionale;

b) Fraternità nazionale: dalla Presidenza CIOFS.

Art. 58: contribuzioni

1. Le Fraternità internazionale, nazionale, regionali e locali si “sostengono” economicamente principalmente con i contributi dei fratelli e sorelle Professi ed Ammessi.

2. In spirito di corresponsabilità e compartecipazione ogni Professo ed ogni Ammesso, versa una quota stabilita dal Consiglio, secondo la contribuzione deliberata per ciascun Consiglio di livello superiore.

3. Deroghe al presente articolo, dovute a particolari casi di indigenza, sono individuate e trattate, con la dovuta discrezione e delicatezza, dal Consiglio di Fraternità locale, sempre tenendo presente le necessità dei livelli superiori che saranno, eventualmente garantite dalla cassa di Fraternità.

4. Le contribuzioni annue dei Professi e degli Ammessi vanno inviate al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno solare; i Consigli regionali invieranno la quota al Consiglio nazionale entro e non oltre il 31 marzo del medesimo anno.

Art. 59: esercizio economico

1. L’esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Il Tesoriere della Fraternità, ai vari livelli, cura la compilazione del rendiconto delle entrate e delle uscite (bilancio consuntivo), nonché la previsione economica del successivo esercizio economico (bilancio preventivo), che debbono essere visionati dai revisori dei conti qualora esistenti, e poi approvati quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico ovvero entro sei mesi, nei casi previsti da disposizioni di legge, ovvero qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano:

a) dal Capitolo, per la Fraternità locale;

b) dal Consiglio, per i livelli regionale e nazionale.

3. Il rendiconto di cui al punto 2., una volta approvato, verrà immediatamente inviato al Consiglio di livello superiore affinché lo verifichi.

Art. 60: inventario dei beni ed adeguamento normativo

1. Entro tre mesi dal Capitolo elettivo il Tesoriere ed il Segretario debbono procedere all‟inventario dei beni della Fraternità, da aggiornare e controllare periodicamente.

2. I beni immobili di proprietà della Fraternità, ad ogni livello, che siano gestiti da “Enti morali” distinti dalla stessa debbono essere regolarizzati nei modi previsti dalla legge italiana, dal diritto canonico e da quello OFS.

3. Sono nulle, in quanto contrarie alle CC.GG., le clausole degli statuti e/o degli atti costitutivi di detti Enti che prevedono la gestione dei beni e/o la attribuzione degli stessi, in caso di dichiarazione di inattività, a soggetti diversi dall’OFS ovvero la possibilità di convocazione dell‟assemblea da parte della famiglia religiosa del Primo Ordine e del TOR che ha eretto la Fraternità locale, ovvero da persona o da soggetto giuridico esterno all’OFS.

Art. 61: amministrazione ordinaria e straordinaria

1. La gestione patrimoniale è suddivisa in:

a) atti di amministrazione ordinaria: quelli che riguardano la normale gestione dei beni e sostanzialmente tendono alla conservazione del patrimonio ed all’impiego dei suoi frutti;

b) atti di amministrazione straordinaria: quelli che ineriscono in modo determinante la sostanza del patrimonio, la sua stabilità, natura o struttura materiale e/o giuridica ovvero la sua idoneità a conseguire i fini della persona giuridica che ne è titolare ovvero che superino l’importo stabilito dalla CEI.

2. Gli atti di vendita e/o cessione e/o comunque di gestione di beni immobili e gli investimenti di somme di denaro che superino l’importo stabilito dalla CEI sono atti di amministrazione straordinaria e debbono essere preventivamente approvati come previsto dall’art. 57.4 del presente Statuto.

3. La mancanza di previa autorizzazione scritta determina la nullità dell’atto di disposizione eccedente l’ordinaria amministrazione e la responsabilità personale diretta di colui che l’ha posto in essere.

4. Il Ministro e, in sua vece, il vice Ministro, previa delibera del Consiglio, possono accettare a nome della Fraternità, ad ogni livello, offerte, donazioni e lasciti di qualunque importo.

Art.62: estinzione patrimoniale

1. Nel caso in cui una Fraternità locale o regionale venga dichiarata inattiva, la proprietà di tutti i suoi beni – unitamente all’archivio – passa automaticamente alla Fraternità di livello superiore; nel caso della Fraternità nazionale gli stessi vengono acquisiti dalla Presidenza CIOFS.

2. È nulla qualunque clausola contenuta negli statuti particolari, anche di natura civilistica, delle predette Fraternità che attribuisca detti beni a soggetti diversi dall’OFS.

3. Le Fraternità a qualunque livello che intendono acquisire la personalità giuridica debbono inserire quanto indicato al punto 1 nei rispettivi statuti e/o eventuali atti costitutivi.


TITOLO XIV: RAPPORTI CON LA FAMIGLIA FRANCESCANA

Art. 63: Rapporti con la Famiglia Francescana

1. L‟OFS d‟Italia vive pienamente in comunione vitale e reciproca col Primo Ordine e TOR e con le sorelle povere del Secondo Ordine.

2. È anche pienamente inserito nel “Movimento francescano italiano” (Mofra), a livello nazionale e regionale, che ha lo scopo di incrementare il senso di famiglia e la collaborazione tra tutti i francescani italiani; di divulgare il carisma di san Francesco e di santa Chiara nella Chiesa e nella società.


TITOLO XV: RICORSI

Art. 64: ricorso in generale

1. Qualunque Professo, temporaneo o perpetuo, che ritenga essere stato leso da un decreto adottato nei suoi confronti, può ricorrere al Consiglio di livello superiore entro tre mesi dal ricevimento dello stesso.90 Se non concorda con la decisione di questi può proporre istanza agli ulteriori livelli ed infine alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

2. Il ricorso è atto personale e può essere inoltrato direttamente all‟organo competente ovvero al Consiglio che ha emesso il decreto impugnato, il quale ha l‟obbligo di trasmetterlo immediatamente al Consiglio di livello superiore unitamente a tutta la documentazione relativa al provvedimento stesso.

3. Il Consiglio di livello superiore decide entro tre mesi dal ricevimento della domanda dopo aver esaminato la documentazione; se necessario richiede ulteriori informazioni, privilegiando sempre il dialogo fraterno e la riconciliazione.

In casi di particolare complessità il termine può essere prorogato fino ad ulteriori tre mesi.

4. L’organo decidente può confermare, dichiarare nullo, revocare, modificare, sostituire o abrogare il decreto impugnato, così come accogliere, respingere o dichiarare nullo il ricorso presentato.

5. Chi è contemporaneamente membro del Consiglio che ha emesso il decreto e di quello che deve decidere non può occuparsi del ricorso.

Art. 65: ricorso sospensivo

1. Nei casi di cui all‟art. 84 delle CC.GG., colui che è stato rimosso può proporre ricorso sospensivo entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. Il Consiglio decide sulla richiesta di sospensione, che può concedere solo per gravi motivi, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda.

3. La mancata presentazione di ricorso per la revoca di un decreto rende inefficace l’eventuale sospensione concessa e definitivo il provvedimento impugnato.


TITOLO XVI: NORME FINALI

Art. 66: entrata in vigore

1. Il presente Statuto, una volta approvato dalla Presidenza del Consiglio Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’atto di promulgazione del Ministro Nazionale OFS d‟Italia.

2. Le sue norme sono vincolanti per l‟approvazione degli Statuti delle Fraternità regionali e locali, in particolare per quanto attiene alle norme contenute nel TITOLO XIII.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alla Regola ed alle Costituzioni Generali OFS.

Art. 67: modifica

Lo Statuto dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia può essere modificato dal Capitolo nazionale su proposta del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consigli regionali e sottoposto successivamente all’approvazione della Presidenza del Consiglio Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare.

Approvato dall’Assemblea nazionale in Roma domenica 15 aprile 2018

Il Ministro Nazionale Paola Braggion


Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per la forza del Tuo amore, ciò che sappiamo che Tu vuoi e di voler sempre ciò che a Te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del Tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo.

(San Francesco, Lettera al Capitolo Generale)